Il DL 39/2025, pubblicato il 31 marzo 2025, ha posticipato i termini per stipulare le polizze assicurative obbligatorie contro i danni da calamità naturali, previste dalla Legge 213/2023. Le nuove scadenze sono: Medie imprese entro il 1° ottobre 2025; Piccole e microimprese entro il 31 dicembre 2025; Grandi imprese il termine resta il 31 marzo 2025, ma le sanzioni scatteranno solo dopo 90 giorni da tale data.
La classificazione delle imprese (micro, piccole, medie, grandi) segue i criteri stabiliti dalla Direttiva UE 2023/2775, che tiene conto di attivo patrimoniale, fatturato e numero di dipendenti.
Per i beni in affitto, non conta chi è il proprietario dei beni. Se un bene è utilizzato nell’attività d’impresa ed è tra quelli indicati all’art. 2424 c.c. (immobilizzazioni materiali: terreni, fabbricati, impianti, attrezzature), deve essere assicurato, anche se è preso in locazione. L’unica eccezione è se il bene è già coperto da una polizza analoga, anche se stipulata da un altro soggetto.
Devono assicurarsi: tutte le imprese con sede legale in Italia; le imprese estere con stabile organizzazione in Italia, se iscritte al Registro delle imprese. L’unica esclusione esplicita riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.).
Per gli studi professionali associati (STP) non c’è un chiarimento diretto, ma il Ministero precisa che l’obbligo dipende dall’iscrizione al Registro delle imprese. Quindi, se lo studio è iscritto, dovrebbe essere soggetto all’obbligo, ma solo se impiega beni rientranti nei criteri dell’art. 2424 c.c.
Per gli immobili a uso misto (abitazione + impresa), se una parte dell’immobile è usata per l’attività d’impresa, quella porzione deve essere assicurata, indipendentemente dall’uso abitativo del resto dell’edificio.