È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 224 del 26 settembre 2025) il Decreto 7 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che introduce il nuovo “Conto Termico 3.0”, aggiornando la disciplina del precedente Conto Termico 2.0 (DM 16 febbraio 2016).
Il nuovo strumento mette a disposizione 900 milioni di euro l’anno: 400 milioni destinati alle pubbliche amministrazioni; 500 milioni ai soggetti privati; 20 milioni aggiuntivi per anticipi alle PA destinati alla diagnosi energetica.
Il Conto Termico 3.0 non è immediatamente operativo: entrerà in vigore il 25 dicembre 2025, ovvero il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.
Fino ad allora continueranno ad applicarsi le regole del Conto Termico 2.0.
Anche dopo il 25 dicembre 2025, il vecchio regime rimane applicabile in casi specifici, tra cui: istanze già accolte dal GSE per le PA con lavori ancora in corso; interventi di sostituzione con generatori a condensazione nelle PA, se legati a contratti stipulati prima del 1° gennaio 2025 e con istanza presentata entro il 25 dicembre 2026.
Entro il 25 novembre 2025 il GSE dovrà proporre le nuove regole operative, che saranno approvate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Gli incentivi riguardano sia l’efficienza energetica degli edifici (isolamento, serramenti, illuminazione, building automation, colonnine di ricarica, fotovoltaico e accumuli), sia la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (climatizzazione invernale, solare termico).
Per le Pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore sono ammessi interventi su edifici sia residenziali che non residenziali; per i soggetti privati sono ammessi solo interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili su edifici residenziali.
Grande attenzione è rivolta agli immobili della PA, con priorità per: gli edifici nei comuni sotto i 15.000 abitanti, le scuole, gli ospedali e altre strutture sanitarie pubbliche.
Per tali edifici, il decreto prevede incentivi fino al 100% delle spese ammissibili, entro i limiti previsti per ciascun intervento.