Le novità in materia di oneri detraibili contenute nel Ddl. di bilancio 2025 impattano indistintamente su tutte le detrazioni IRPEF dei soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
Salvo future modifiche al testo normativo, per le persone fisiche (perché soltanto a loro può applicarsi il nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare) che hanno redditi superiori a 75.000 euro verrebbe stabilito un limite massimo di spese agevolabili “onnicomprensivo”, con la sola eccezione delle spese sanitarie, di cui all’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR.
Il nuovo meccanismo, che riguarderebbe esclusivamente le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 (alcune eccezioni sono previste per gli interessi passivi pagati in dipendenza di contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre 2024), consiste nel moltiplicare l’importo “base” di spesa detraibile (fissato a 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e a 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro) per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico.
Il testo della norma dispone attualmente che le suddette novità riguardano “gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, dal presente testo unico o da altre disposizioni normative, considerati complessivamente”.
Ne consegue che sarebbero impattate dalle novità del Ddl. di bilancio 2025 tutte le spese detraibili, sostenute dal 1° gennaio 2025, che danno diritto ad una detrazione IRPEF.
Non soltanto quelle previste dall’art. 15 del TUIR, ma in generale tutte quelle contemplate nel sistema tributario italiano.
Subirebbero quindi la “tagliola delle detrazioni”: tutti gli oneri previsti dall’art. 15 del TUIR, quali ad esempio i compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all’acquisto dell’abitazione principale, le spese funebri, le spese sostenute dai soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato, le spese per l’istruzione universitaria e di frequenza scolastica, le spese sostenute in favore dei soggetti con DSA, i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente, i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza, i premi assicurativi aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo, le erogazioni liberali a favore di determinati soggetti, le spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”, le spese per gli addetti all’assistenza (c.d. “badanti”) delle persone non autosufficienti, le spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico e le spese per il mantenimento dei cani guida dei non vedenti; tutte le spese relative a interventi “edilizi” (es. “bonus casa”, “sismabonus”, “ecobonus”, superbonus, bonus mobili, “bonus barriere 75%, ecc.), comprese quelle spettanti per l’acquisto di determinate unità immobiliari (“bonus casa acquisti”, “sismabonus acquisti” e acquisti di box auto); tutte quelle previste dall’art. 16 del TUIR per i canoni di locazione degli immobili e per l’affitto di terreni agricoli ai giovani; tutte quelle spettanti per le erogazioni liberali a favore di determinati soggetti (es. partiti politici, popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, ospedale Galliera di Genova, Biennale di Venezia, ecc.) ed a favore degli enti del Terzo settore; tutte le spese agevolate da altre norme come ad esempio le spese per asili nido, le spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi, e le spese sostenute per investimenti in start up innovative e le spese per investimenti nel capitale sociale dell’impresa sociale.
Anche la detrazione IRPEF del 30% prevista dall’art. 29 del DL 179/2012 per le persone fisiche che investono somme di denaro nel capitale sociale delle start up innovative (fino a un importo massimo dell’investimento di un milione di euro l’anno), quindi, a partire dal 1° gennaio 2025 rientreranno, salvo future modifiche al testo, nel limite massimo di spesa di cui si è detto ove i loro redditi superino i 75.000 euro.
Stessa sorte per somme investite in imprese sociali che, ai sensi del DLgs. 112/2017 ed entro l’importo di un milione di euro, consentono di beneficiare di una detrazione IRPEF del 30%.
Per le persone giuridiche, invece, detrazioni IRES piene anche dal prossimo anno.