29 ottobre 2024 – Trasformazioni omogenee non rilevanti per il concordato preventivo biennale

Via libera al concordato preventivo biennale in caso di trasformazione omogenea. A tre giorni dal termine ultimo per l’adesione al CPB, in risposta a una FAQ del 28 ottobre, l’Agenzia esamina, purtroppo solo parzialmente, gli effetti dell’operazione sul concordato.
Gli artt. 11 comma 1 lett. b-quater (causa di esclusione), 21 comma 1 lett. b-ter (causa di cessazione) e 22 comma 1 lett. d (causa di decadenza) del DLgs. 13/2024 impediscono l’accesso o la permanenza nel concordato preventivo biennale in caso di compimento di operazioni di “fusione, scissione, conferimento”.
Queste norme possono essere vagliate solo a condizione che, per il periodo d’imposta 2023, gli ISA risultino applicabili in assenza di cause che ne determinino l’esclusione. Si ricorda che le operazioni straordinarie condizionano anche l’applicazione degli ISA; è stato infatti precisato che l’esclusione dagli indici si verifica in presenza di operazioni eccedenti l’ordinaria gestione dell’impresa – come trasformazioni, scissioni e fusioni d’azienda, conferimento, cessione e liquidazione, acquisto o affitto d’azienda, successione o donazione d’azienda – che danno luogo a una cessazione di attività per il “dante causa” e a un inizio di attività per l’“avente causa”.
Tornando al CPB, riguardo a questa categoria di operazioni straordinarie, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: la ratio della disposizione è di garantire che tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al concordato; anche la cessione di ramo d’azienda determina l’esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d’azienda e il conferimento (circ. n. 18/2024, § 2.1 e 2.4.4); il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale configura la diversa causa di cessazione dal CPB di cui all’art. 21 comma 1 lett. b), in quanto tale operazione determina la cessazione dell’attività d’impresa (FAQ del 17 ottobre 2024).
Considerando l’interpretazione della circolare, che va oltre la lettera della norma, e in assenza di ulteriori chiarimenti ufficiali, risulta incerta l’adesione e la permanenza nel CPB in presenza di operazioni che determinano modifiche sostanziali della soggettività degli aderenti al CPB diverse da quelle espressamente indicate, come la trasformazione.
Un’interpretazione letterale della norma porterebbe a ritenere le operazioni di trasformazione indifferenti ai fini del concordato preventivo biennale.
Tuttavia, l’interpretazione estensiva dell’Agenzia delle Entrate e la ratio della previsione specificata nella circ. n. 18/2024 ha portato la prevalente dottrina – alla quale si aderisce – ad adottare un’impostazione più prudenziale.
Con la FAQ di ieri l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la trasformazione omogenea, che comporti il passaggio da un tipo di società di capitali a un altro, oppure da un tipo di società di persone a un altro, non rileva ai fini dell’esclusione o della cessazione degli effetti del CPB.
L’affermazione non è motivata.
Potrebbe ritenersi che la conclusione derivi dal fatto che l’operazione non è espressamente menzionata dalle disposizioni sopra citate. Per tale via, dunque, dovrebbe concludersi che anche le trasformazioni che avvengono tra generi societari diversi (es. da snc in srl) non sarebbero in alcun modo ostative al CPB; se così fosse, però, sarebbe stato meglio specificare come trattare questa tipologia di operazioni che, specialmente quando determinano un frazionamento del periodo d’imposta, determinano oggettive difficoltà nella gestione del reddito concordato.
Il quadro risulterebbe molto più complesso se, invece, la conclusione espressa nella risposta alla FAQ fosse stata resa sulla base della ratio espressa nella circolare n. 18/2024, ossia perché si è ritenuto che in tale tipologia di operazioni non si determinino “modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB”.
Tale conclusione potrebbe non essere replicabile quando l’operazione, pur realizzando una continuità sostanziale dell’attività, avvenga tra generi societari diversi (di capitale e di persone), determinando una modifica così significativa del soggetto nei cui confronti è stata formulata la proposta di CPB, tale da farne venir meno l’efficacia.