Nell’ottica di ottimizzare e semplificare i processi amministrativi, tra le novità del “PIAO 2024-2026” – Piano integrato di attività e organizzazione – il Modello F23 lascia ampio spazio al Modello F24 per i versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali.
Ad esempio, un contribuente in debito per il pagamento di una multa potrà procedere con il pagamento tramite Modello F24 che consentirà, tra l’altro, di saldare il debito tramite compensazione utilizzando i crediti a propria disposizione.
L’obiettivo del Fisco, oltre a quello di rendere più semplice la burocrazia con conseguente “semplificazione” del dialogo tra contribuente e Amministrazione, è quello di adempiere a quanto stabilito dalla Normativa con l’art. 3-bis del decreto-legge 73/2022 e con l’art. 18 del Decreto Legislativo n. 1/2024.
In particolare, l’art. 3-bis rubricato come “Estensione dell’applicazione della disciplina in materia di versamento unitario” stabilisce che i versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, possono essere versati dal contribuente tramite compensazione (art. 17, D.lgs. 241/1997), utilizzando i crediti disponibili.
Il cambio di rotta, pertanto, prima o poi sarebbe arrivato proprio perché il Modello F23 fino ad ora utilizzato non consentiva il pagamento tramite compensazione. A tal proposito, è importante ricordare che la Normativa affida al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’individuazione e la disciplina delle altre entrate che possono essere saldate mediante compensazione (art. 17, co. 2, lett. h-ter) del D.lgs. 241/1997).
L’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 1/2024, cd. decreto Adempimenti, rubricato “Pagamento delle somme dovute con il modello F24 mediante PagoPa” stabilisce che per i versamenti di imposte, contributi e altre somme il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma disciplinata dall’art. 5, co. 2 del D.lgs. n. 82/2005, meglio conosciuta come “Piattaforma PagoPa”.
In relazione a quanto suddetto, l’Agenzia delle Entrate (come tecnicamente stabilito nel Piano) lavorerà in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale per la progressiva integrazione dei servizi Fisco con quelli della piattaforma, anche attraverso l’emanazione di Provvedimenti che disciplineranno criteri e modalità di attuazione.
Inoltre, nel Piano è specificato che il servizio “@e-bollo”, sviluppato dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), che consente ai cittadini di pagare online l’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse telematicamente alla Pubblica Amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici, sarà esteso a ulteriori tipologie di atti e provvedimenti indicati nella Tariffa annessa al DPR 642/1972. In questo modo per il contribuente sarà più facile utilizzare i servizi digitali in tutti questi casi in cui il perfezionamento dell’istanza prevede il pagamento dell’imposta di bollo. A godere di questi benefici non saranno solo i cittadini ma anche le Pubbliche Amministrazioni.