29 luglio 2024 – Doppio appuntamento alla cassa entro il 31 luglio

Il 31 luglio rappresenta una giornata cruciale in quanto scade il termine per effettuare i versamenti a titolo di saldo 2023 e di primo acconto 2024, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP: con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, in relazione ai soggetti che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024; senza la suddetta maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti che possono invece beneficiare di tale proroga; il versamento può essere ulteriormente differito al 30 agosto applicando la maggiorazione dello 0,4%.
Con il citato art. 37 del DLgs. 13/2024, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, sono infatti stati prorogati al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti: risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA; che scadono il 30 giugno 2024; in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
L’art. 37 comma 2 del DLgs. 13/2024 prevede che possano beneficiare della proroga anche i contribuenti che: applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014; applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”); presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.); partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Con il DLgs. correttivo della riforma fiscale, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 giugno 2024, è stata prevista un’integrazione al suddetto art. 37, al fine di stabilire espressamente che i versamenti in esame possono essere effettuati entro il 30 agosto 2024 (30° giorno successivo al 31 luglio), maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, fugando quindi i dubbi relativi all’applicabilità di tale ulteriore differimento.
Pertanto, la scadenza del 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,4% riguarda, ad esempio: le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neanche tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”; i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA; i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro; i soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
In relazione ai soggetti IRES non in possesso dei requisiti per beneficiare della proroga, il termine del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4% deve essere rispettato dai soggetti “solari” che hanno approvato o avrebbero dovuto approvare il bilancio o il rendiconto 2023 entro il 31 maggio 2024, e dai soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.
Per i soggetti IRES “solari” che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto 2023 a giugno 2024, in base a disposizioni di legge (ad esempio avvalendosi dell’art. 2364 comma 2 c.c.), i termini ordinari di versamento vengono di fatto a coincidere con quelli prorogati ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024.
Per tali soggetti, infatti, in base all’art. 17 del DPR 435/2001, i versamenti derivanti dai modelli REDDITI e IRAP devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o di scadenza del termine di approvazione (quindi entro il 31 luglio 2024), ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (quindi entro il 30 agosto 2024).
Si ricorda che i termini previsti per i versamenti IRPEF e IRES, con o senza la maggiorazione dello 0,4%, anche per effetto della proroga di cui all’art. 37 del DLgs. 13/2024, si applicano altresì al versamento del: saldo 2023 e primo acconto 2024 dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti; diritto annuale alle Camere di Commercio; saldo IVA 2023, il quale è però soggetto a un particolare regime delle maggiorazioni, in considerazione della scadenza ordinaria del 18 marzo 2024.