29 giugno 2026 – Soci di SRL, niente contributi INPS se la partecipazione è solo di capitale

L’INPS ha confermato un importante principio in materia previdenziale: il socio di una SRL che detiene una partecipazione esclusivamente di capitale e non svolge alcuna attività lavorativa nella società non è tenuto a versare contributi INPS sugli utili percepiti.
Il chiarimento, contenuto nella Circolare INPS n. 84/2021, recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione e supera il precedente indirizzo dell’Istituto, che in alcuni casi ricomprendeva tali utili nella base imponibile previdenziale dei soggetti già iscritti alla Gestione artigiani o commercianti.
La normativa stabilisce infatti che i contributi IVS sono calcolati esclusivamente sui redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF. Gli utili distribuiti da una SRL non in regime di trasparenza fiscale, quando il socio non presta attività lavorativa nella società, costituiscono invece redditi di capitale e, pertanto, non rilevano ai fini contributivi.
L’esclusione non è però generalizzata. Se il socio partecipa personalmente all’attività della SRL con carattere di abitualità e prevalenza, gli utili possono concorrere alla base imponibile IVS. Analoga conclusione vale per le SRL trasparenti e per le società di persone, nelle quali il reddito attribuito al socio mantiene natura di reddito d’impresa.
Il chiarimento produce effetti anche sulla compilazione del quadro RR del Modello Redditi Persone Fisiche: gli utili derivanti da una partecipazione in una SRL non trasparente devono essere esclusi dalla base imponibile previdenziale quando il socio riveste il solo ruolo di investitore e non presta attività lavorativa nella società.
È quindi fondamentale verificare, caso per caso, la natura della società partecipata, il regime fiscale adottato e il ruolo effettivamente svolto dal socio, elementi decisivi per determinare il corretto trattamento contributivo.