29 aprile 2024 – Pubblicati i nuovi modelli di dichiarazione IMU e IMU ENC

È stato adottato mercoledì 24 aprile il decreto direttoriale del Dipartimento delle Finanze del MEF per l’approvazione del nuovo modello di dichiarazione IMU/IMPi per la generalità dei soggetti passivi e del nuovo modello di dichiarazione IMU ENC per gli enti no profit. Il decreto, non ancora in Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato sul portale del Dipartimento delle Finanze. I modelli dichiarativi, come avvenuto per le precedenti versioni, sono corredati da istruzioni alla compilazione e specifiche tecniche.
Le ragioni che hanno reso necessario l’aggiornamento del modello dichiarativo sono ascrivibili alle ultime novità normative in materia di IMU.
In verità, con riferimento alla generalità della soggettività passiva IMU, l’aggiornamento è anche avvenuto in ritardo se si pensa che la ragione determinante è rappresentata dall’introduzione nell’ordinamento dell’esenzione per gli immobili occupati abusivamente ad opera dell’articolo 1, comma 82, della legge n. 197/2022. Tale disposizione, che ha introdotto la predetta esenzione aggiungendo la previsione della lett. g-bis) nell’articolo 1, comma 759, della legge n. 160/2019, impone al soggetto passivo di comunicare al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione e il successivo venirne meno secondo modalità telematiche che sarebbero state stabilite con apposito decreto da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, ossia da computarsi dal 1° gennaio 2023. Si ricorda che l’esenzione in argomento riguarda il pagamento dell’IMU per «gli immobili non utilizzabili né disponibili», per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Coerentemente con la norma, nel modello di dichiarazione sono state inserite le caselle relative all’indicazione dell’«Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l’azione giudiziale penale» e la relativa «Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell’azione giudiziaria penale». Vi è da dire che, anche se abbondantemente oltre i sessanta giorni previsti dalla norma che introduce l’esenzione, l’aggiornamento del modello dichiarativo giunge in tempo utile per la scadenza del 30 giugno 2024 relativa al periodo d’imposta 2023, primo periodo di vigenza dell’esenzione. Decreto e istruzioni confermano che al fine della corretta fruizione di questa esenzione, il modello deve essere esclusivamente presentato in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, al servizio telematico dell’Agenzia delle entrate. Resta irrisolto il rebus dei periodi d’imposta precedenti antecedenti al 2023 per i quali la recentissima sentenza n. 60 della Corte costituzionale, depositata il 18 aprile 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previgente normativa riconducibile all’articolo 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non aveva previsto identica esenzione. La pronuncia della Consulta, infatti, aprirà certamente ad una moltitudine di domande di rimborso che potrebbero incontrare qualche difficoltà nella mancanza di un atto dichiarativo relativo all’inizio del periodo interessato dall’occupazione abusiva: tale affermazione non perché sia stato previsto l’onere dichiarativo da alcuna norma o dalla sentenza medesima, ma sulla scorta del modo di ragionare degli enti locali che, con ogni probabilità, potrebbero procedere per analogia con l’attuale legislazione. È evidente che in questo caso non possa avanzarsi nessuna pretesa dichiarativa da parte dei comuni. Ma sarebbe stato opportuno chiarire se, a tal fine, possa considerarsi sufficiente la domanda di rimborso corredata da idonea documentazione a dimostrazione del diritto all’esenzione ovvero se sarebbe stato opportuno procedere a presentare la dichiarazione, e con quali modalità, ora per allora, magari fissando un congruo termine.
Negli altri casi in cui è necessaria la presentazione della dichiarazione, disciplinati dalle istruzioni alla compilazione secondo l’onere demandato al decreto di approvazione dall’articolo 1, comma 769, della legge n. 160/2019, è possibile procedere anche nelle ordinarie modalità di diretta presentazione all’ufficio, o per raccomandata postale o ancora via pec. Resta fermo l’ormai consolidato principio che l’obbligo dichiarativo ricorre perlopiù con riferimento al mondo delle riduzioni/esenzioni i cui presupposti non potrebbero altrimenti esser noti ai comuni.
L’aggiornamento del modello dichiarativo utilizzato dal mondo del no profit è stato determinato dalla promulgazione dell’articolo 1, comma 71, della legge di Bilancio 2024. Detta norma, che si pone come norma di interpretazione autentica, prevede che vengano considerati posseduti dall’ente soggetto passivo, e pertanto esenti da imposizione, gli immobili concessi in comodato ad altro ente pubblico o privato funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività socialmente meritevoli e con modalità non commerciali di cui all’articolo 7, comma 1, lett. i), D. Lgs. n. 504/1992. In virtù della medesima norma, devono considerarsi strumentali all’esercizio di tali attività da parte dell’ente soggetto passivo d’imposta gli immobili in questione anche nei periodi di inattività purché non sia cessato definitivamente il rapporto di strumentalità all’esercizio delle predette attività. Si rammenta, in ultimo, che, a differenza della dichiarazione della generalità dei soggetti passivi, che ha valore ultrannuale, gli enti non commerciali sono obbligati a presentarla ogni anno ed esclusivamente in via telematica.