Lo schema di decreto sulla cessione dei bonus edilizi e agevolazioni fiscali, stando alla bozza circolata, contiene una nuova disposizione ai fini del monitoraggio del credito d’imposta per investimenti 4.0 e dei crediti d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione, che di fatto introduce una comunicazione preventiva per l’utilizzo di tali agevolazioni, finora in sostanza automatiche.
In particolare, la nuova disposizione riguarda: i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020; i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1 commi 200, 201 e 202 della L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies.
Si ricorda, in estrema sintesi, che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile in compensazione in F24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere, per i beni “4.0”, dall’interconnessione. Il credito R&S è utilizzabile in compensazione mediante F24 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Stando alla bozza del DL, viene ora previsto che ai fini della fruizione dei suddetti crediti d’imposta le imprese siano tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione che si intendono effettuare “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”.
Viene inoltre stabilito che la comunicazione dovrà essere poi aggiornata al completamento degli investimenti.
La comunicazione telematica di completamento degli investimenti va effettuata anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL in commento.
La norma dispone altresì che le comunicazioni siano effettuate sulla base del modello adottato con DM 6 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 1 comma 191 quarto periodo della L. 160/2019.
Si tratta del DM che, allo stato attuale, disciplina la comunicazione da inviare ex post entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, che non costituiva, per espressa disposizione, presupposto per fruire dell’agevolazione, ma assumeva rilevanza al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Tenendo conto delle nuove finalità, con apposito decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy, saranno apportate le necessarie modifiche al citato DM, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.
Inoltre, il Ministero delle Imprese e del made in Italy comunicherà mensilmente al Ministero dell’Economia e delle finanze i dati necessari ai fini del monitoraggio degli oneri di cui all’art. 17 comma 12 della L. 196/2009.
Viene poi prevista una particolare disposizione per i crediti relativi gli investimenti 2023.
Stando alla bozza del DL, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020 relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all’art. 1 comma 191 quarto periodo, della L. 160/2019.
In altri termini, anche i crediti relativi a investimenti 2023 non ancora utilizzati sarebbero subordinati a tale comunicazione.