Con il DPCM 20 maggio 2024, pubblicato in G.U. sabato scorso, sono stati rimodulati gli incentivi previsti per gli acquisti dei veicoli meno inquinanti, effettuati dal 25 maggio 2024 (data di entrata in vigore del decreto, secondo le indicazioni della circ. MIMIT di ieri) e sino al 31 dicembre 2024. Tali incentivi spettano nei limiti delle risorse già individuate ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 2 del DPCM 6 aprile 2022.
Una prima tipologia di contributi riguarda i soggetti che acquistano (anche in locazione finanziaria) e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6. Tali contributi si diversificano (per requisiti di accesso e misura dell’incentivo spettante) in ragione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo acquistato (con una fascia minima pari a 0-20 g/km di CO2 e una massima pari a 61-135 g/km di CO2), del prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice, e della contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe fino a Euro 4 (la rottamazione è peraltro necessaria per il contributo in caso di acquisto di veicoli con emissioni di fascia più elevata, pari a 61-135 g/km di CO2).
I predetti incentivi possono essere concessi sia a persone fisiche sia a persone giuridiche (a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, ossia “Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri”), salvo per i contributi relativi agli acquisti dei veicoli di categoria M1 con fascia di emissione più elevata (61-135 g/km di CO2), riservati soltanto alle persone fisiche. Peraltro, se l’acquirente dei veicoli M1 è una persona fisica con un ISEE inferiore a 30.000 euro, i contributi di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) e b) del DPCM 20 maggio 2024 (per i veicoli con emissioni fino a 60 g/km di CO2): sono aumentati del 25% rispetto agli incentivi già previsti “a regime”; sono riconosciuti anche se è contestualmente rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 5.
Ulteriori incrementi degli incentivi per l’acquisto di veicoli di categoria M1, ex art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) del DPCM, riguardano i titolari di licenza taxi e i soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio. Altri contributi sono poi previsti per l’acquisto di veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia, se omologati in una classe non inferiore a Euro 6 e con emissioni fino a 160 g/km di CO2 (e purché con prezzo del veicolo fino a 25.000 euro e contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe fino a Euro 4), oppure per il noleggio, di durata non inferiore a tre anni, di un veicolo di categoria M1 di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 2 comma 1 del citato decreto.
Una seconda tipologia di contributi riguarda i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e nuovi di fabbrica, ossia i motocicli e ciclomotori (sono previsti differenti requisiti e importi degli incentivi, a seconda che si tratti di veicoli elettrici od omologati in una classe non inferiore a Euro 5).
Sono infine previsti degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica.
Per tutti i predetti contributi, è richiesto che il veicolo acquistato sia intestato al beneficiario del contributo e la proprietà sia mantenuta per almeno 12 mesi (se il beneficiario è una persona fisica) o 24 mesi (se il beneficiario è una “persona giuridica”, nella cui categoria vanno ricomprese anche le imprese individuali, secondo le indicazioni della circ. MIMIT del 27 maggio 2024).
Inoltre, qualora sia consegnato un veicolo da rottamare, questo deve risultare intestato da almeno 12 mesi al soggetto proprietario del nuovo veicolo acquistato o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo (in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, quello consegnato per la rottamazione deve risultare intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o a uno dei familiari).
Il contributo viene corrisposto all’acquirente del veicolo dal venditore, mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratta di uno sconto sul prezzo). I venditori dei veicoli saranno a loro volta rimborsati dell’importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici; queste ultime, invece, potranno recuperare gli importi come credito d’imposta, da usare in compensazione con modello F24.
Dalle ore 10 del 3 giugno 2024 i concessionari potranno prenotare i contributi tramite l’apposita piattaforma del sito https://ecobonus.mise.gov.it (andranno allegate le dichiarazioni sostitutive indicate dalla circ. MIMIT del 27 maggio 2024, che fornisce le indicazioni operative per accedere ai contributi). I venditori dovranno poi confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di prenotazione.
Da segnalare, infine, l’introduzione di un incentivo per le persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4: le modalità di prenotazione di questo incentivo saranno stabilite con apposito provvedimento ministeriale.