28 giugno 2024 – ASD: verifica mancato superamento del limite di 400.000 euro di ricavi

Le associazioni sportive dilettantistiche che non si iscriveranno al RUNTS potranno continuare ad applicare il regime forfettario di cui alla L. n. 398/1991 anche quando la riforma del Terzo settore sarà entrata integralmente in vigore.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 18 del 1° agosto 2018 (paragrafo 5.1) dell’Agenzia delle Entrate. Invece, il predetto regime forfettario non potrà più essere applicato dagli altri enti associativi.
Le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria sono estremamente interessanti e in molti casi i sodalizi sportivi preferiranno non iscriversi al RUNTS in quanto l’applicazione del regime forfettario in rassegna più conveniente rispetto ai regimi forfetari di determinazione del reddito previsti dal Codice del terzo settore. A tal proposito è sufficiente osservare che per poter applicare il regime forfettario di cui alla citata L. n. 398/1991 è necessario che i ricavi e gli altri proventi commerciali non abbiano superato il limite di 400.000 euro. Si tratta quindi di una soglia particolarmente elevata e in grado di favorire l’accesso ad un maggior numero di associazioni sportive.
Il citato documento di prassi (Circ. n. 18 del 2018) consente di superare una serie di dubbi interpretativi che non erano mai stati affrontati dal 1991, cioè dall’anno di approvazione della legge che ha istituito il regime forfettario.
Uno dei chiarimenti più significativi riguarda i criteri da seguire per verificare se sia stato o meno superato il limite massimo di 400.000 per accedere al predetto regime forfettario. Il paragrafo 3.7 della circolare citata precisa preliminarmente che deve farsi riferimento ai corrispettivi effettivamente percepiti. Rilevano quindi gli importi effettivamente incassati.
Si pone così il problema di come debbano essere considerati gli importi fatturati, ma non ancora incassati. A tal proposito il documento di prassi afferma testualmente: “Stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398 del 1991, per l’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo al momento in cui è percepito il corrispettivo. Si fa presente, tuttavia, che, qualora anteriormente alla percezione del corrispettivo sia emessa fattura, andranno in tale ipotesi computati anche gli introiti fatturati ancorché non riscossi”.
Si consideri ad esempio il caso di un’associazione sportiva che fino al 31 dicembre 2023 ha incassato corrispettivi per prestazioni commerciali pari a 390.000 euro. Nel mese di dicembre la stessa associazione ha anche emesso una fattura per una sponsorizzazione pari a 20.000 euro. L’importo fatturato è stato incassato a gennaio del 2024. Secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate il limite di 400.000 euro deve considerarsi superato già nel mese di dicembre 2023 con la conseguenza che l’associazione sportiva non potrà più fruire del regime forfettario con decorrenza dall’inizio del successivo anno 2024. Infatti, secondo la circolare, si deve tenere conto non solo dei corrispettivi effettivamente percepiti, ma anche degli importi fatturati anche se non ancora incassati.
Inoltre, precisa l’Agenzia delle Entrate, che l’uscita dal regime forfettario di cui alla L. n. 398/1991 si verifica con decorrenza dal mese successivo a quello in cui risulta superato il massimale di 400.000 euro. In questo caso l’anno solare deve essere diviso in due periodi d’imposta. Il primo, anteriore alla decadenza, quindi comprensivo del mese in cui si è verificato il superamento del limite di 400.000 euro. In questo caso il reddito deve essere determinato con l’applicazione del regime forfettario. Invece, con decorrenza dal mese successivo (a quello di superamento del limite di 400.000 euro) inizia un distinto periodo di imposta il cui reddito deve essere determinato analiticamente, cioè effettuando la differenza tra Entrate commerciali e costi attinenti all’attività commerciale svolta.