Nell’ambito del DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, il Legislatore ha previsto per il 2022 l’istituzione di un fondo finalizzato a riconoscere un buono per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero ai servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Con l’art. 4, DL n. 5/2023, c.d. “Decreto Trasparenza” è stata riproposta, tramite l’istituzione di un fondo pari a € 100 milioni, la predetta agevolazione anche per il 2023.
Il Ministero del Lavoro, con il Decreto n. 4/2023, ha definito le modalità attuative dell’agevolazione in esame prevedendo la presentazione, da parte del soggetto interessato, di una specifica domanda entro il 31/12/2023 tramite l’apposito Portale accessibile all’indirizzo www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.
A seguito delle numerose richieste, il predetto fondo è stato esaurito e sono stati previsti degli ulteriori “click-day” fissati rispettivamente all’1/9 e all’1/10/2023.
Ora, nell’ambito del DL n. 145/2023, c.d. Decreto “Collegato alla Finanziaria 2024”, con l’art. 10, comma 2, per far fronte all’esaurimento delle risorse del fondo, è stato previsto un incremento dello stesso per € 35 milioni per il 2023.
L’agevolazione in esame è riconosciuta, sotto forma di buono: a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2022 non superiore a € 20.000; per un ammontare pari al 100% della spesa e nel limite massimo di € 60; per l’acquisto, entro il 31/12/2023, di un (solo) abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità) per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero di trasporto ferroviario nazionale.
Sono esclusi dall’agevolazione in esame i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.
Il buono in esame, recante il nominativo del beneficiario: è utilizzabile una sola volta; non è cedibile; non costituisce reddito imponibile del beneficiario; non rileva ai fini ISEE; va utilizzato entro il mese di emissione. In caso contrario lo stesso viene automaticamente e definitivamente annullato. L’emissione del buono, anche in caso di mancato utilizzo nei predetti termini, non consente al beneficiario di presentare una nuova domanda nello stesso mese.
Resta ferma la possibilità di beneficiare della specifica detrazione del 19% di cui all’art. 15, comma 1, lett. i-decies), TUIR, relativamente alla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.