Lo schema di decreto legislativo relativo alla modifica di alcuni adempimenti tributari approvato dal Consiglio dei ministri, sul quale ora dovranno rendere parere le Commissioni parlamentari competenti, attua la razionalizzazione e revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, i cui criteri direttivi sono indicati nella legge delega per la riforma fiscale (art. 16 della L. 111/2023).
Stando alla bozza circolata, attraverso l’intervento sono inseriti nuovi commi all’art. 9-bis del DL 50/2017, istitutivo degli ISA.
L’azione del Governo per raggiungere tali obiettivi si esplica attraverso: il rafforzamento dell’attività di revisione degli ISA finalizzata a garantire una più adeguata rappresentazione delle realtà economiche cui si riferiscono; la messa a disposizione del contribuente dei dati allo stesso riferibili, l’eliminazione dai modelli dichiarativi delle informazioni superflue ai fini del calcolo e l’implementazione dei dati precalcolati che l’Agenzia rende disponibili nel Cassetto fiscale; l’anticipazione del programma informatico per la compilazione della modulistica; il rafforzamento del regime premiale, con specifico riguardo al beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità.
L’art. 7 dello schema di decreto anticipa i termini per la messa a disposizione del programma per la compilazione dei modelli ISA, che è previsto: entro il mese di aprile, relativamente all’anno 2024; entro il giorno 15 del mese di marzo, a partire dal 2025.
L’anticipazione è in linea con quella prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi e sembrerebbe strumentale al reperimento delle informazioni necessarie all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.
In relazione al rafforzamento del regime premiale ISA, lo schema di decreto stabilisce l’incremento: da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA; da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA; da 20.000 a 50.000 euro annui della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.
La Relazione illustrativa allo schema di decreto dovrebbe precisare al riguardo che, ferme restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9).