Il Decreto Ministeriale del 19 novembre 2025 definisce come devono essere pagate le accise dovute per le immissioni in consumo effettuate tra il 1° e il 15 dicembre 2025. Le regole riguardano principalmente l’alcole etilico, le bevande alcoliche e i prodotti energetici, con l’esclusione di gas naturale, carbone, lignite e coke.
Il provvedimento si inserisce nel quadro delle scadenze di fine anno e richiama l’articolo 3 del Testo Unico Accise, che permette al Ministero dell’Economia di stabilire modalità e termini di pagamento. Di norma, l’accisa si versa entro il 16 del mese successivo, ma per le immissioni dei primi 15 giorni di dicembre la legge prevede una disciplina particolare: il pagamento deve avvenire entro il 27 dicembre dello stesso anno e non può essere effettuato tramite il versamento unitario previsto dall’F24 con compensazione.
In caso di ritardo, è prevista un’indennità di mora del 6%, ridotta al 2% se il pagamento avviene nei cinque giorni successivi alla scadenza. Sono inoltre dovuti gli interessi e, fino a quando il debito non viene saldato, non è possibile estrarre altri prodotti dal deposito fiscale. Per i prodotti importati, l’accisa segue le stesse regole dei diritti di confine e non può beneficiare di termini più favorevoli rispetto ai prodotti nazionali.
Il decreto fissa poi due date limite diverse in base alla modalità scelta per il pagamento. Chi decide di utilizzare il modello F24 deve effettuare il versamento entro il 18 dicembre e non può compensare con eventuali crediti. Chi invece preferisce pagare tramite Tesoreria dello Stato o tramite pagoPA ha tempo fino al 27 dicembre.
In sintesi, chi deve versare l’accisa su queste immissioni di dicembre deve solo scegliere quale modalità utilizzare, tenendo presente che l’F24 comporta una scadenza anticipata e che non consente alcuna compensazione.