27 novembre 2024 – Spese superbonus 2024: obbligo di comunicazione all’Enea entro il 30 novembre

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 viene prorogato dal 31 ottobre al 30 novembre 2024 il termine per la presentazione telematica dei dati per il monitoraggio preventivo delle spese relative al superbonus, di cui all’art. 3 del DL 39/2024, già sostenute nel 2024 o che si prevedono di sostenere nei prossimi mesi del 2024 e/o nel 2025.
In particolare, l’articolo 3, al comma 1 del DL n.39/2024 stabilisce l’obbligo di trasmissione di informazioni all’ENEA riguardanti interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina del superbonus e, al fine di monitorare la spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori (ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63), i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, trasmettono all’ENEA le informazioni relative agli interventi agevolati, quali: i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi; l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024; l’ammontare delle spese che, in maniera previsionale, saranno sostenute successivamente alla data del 30 marzo 2024, negli anni 2024 e 2025; le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui sopra.
Inoltre, è previsto l’obbligo di trasmissione di alcuni dati specifici anche per gli interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del superbonus.
Nel dettaglio, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, poi convertito in legge, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni riguardanti gli interventi agevolati, indicando: i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi; l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del (30 marzo 2024); l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30 marzo 2024, negli anni 2024 e 2025; le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui sopra.
Sono tenuti alla trasmissione delle precedenti informazioni quei soggetti: che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori; che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
È importante fare attenzione al fatto che sono previste sanzioni per l’omessa trasmissione dei dati. La norma, infatti, stabilisce che l’omessa trasmissione dei dati nei termini prefissati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pari a 10.000 euro.
Le informazioni relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono soggette alle stesse disposizioni di cui sopra, e devono essere trasmesse entro: il 30 novembre 2024 (successivamente alla proroga) per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024; trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.