27 novembre 2023 – Computo del mese in presenza di variazioni per determinare l’IMU

Entro lunedì 18 dicembre 2023 (in quanto il 16 cade di sabato), va versata la seconda rata dell’IMU per l’anno 2023, a saldo e conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno (art. 1 comma 762 della L. 160/2019).
Si ricorda che costituisce presupposto impositivo ai fini IMU il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, come definiti dall’art. 1 comma 741 della L. 160/2019.
Sono tuttavia escluse dall’IMU le abitazioni principali (o le fattispecie assimilate) non accatastate in A/1, A/8 o A/9, e le relative pertinenze. Per le abitazioni principali censite nelle predette categorie catastali, invece, si applica l’IMU, seppure sia prevista un’aliquota ridotta e una detrazione fino a 200 euro.
Quanto al soggetto tenuto al versamento, in linea di massima si tratta del proprietario dell’immobile. Se l’immobile è gravato da un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, soggetto passivo è il titolare di tale diritto, e non il nudo proprietario.
Sono inoltre soggetti passivi IMU i locatari (utilizzatori) per gli immobili detenuti in leasing, i concessionari di aree demaniali in regime di concessione, nonché il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.
Ai fini della liquidazione, l’art. 1 comma 761 della L. 160/2019 precisa che l’IMU è dovuta per anni solari, in proporzione: alla quota di possesso; ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso dell’immobile.
Sotto il primo aspetto, va ricordato che, nel caso in cui più soggetti passivi possiedano il medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e l’IMU va applicata tenendo conto, per ciascuna quota di possesso, delle circostanze (come esenzioni e agevolazioni) a questa riferite.
In riferimento invece al computo dei mesi di possesso, il citato comma 761 precisa che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui è composto va computato per intero.
Inoltre, in caso di trasferimento dell’immobile, per la liquidazione dell’IMU, va conteggiato in capo all’acquirente: il giorno di trasferimento del possesso; l’intero mese del trasferimento, se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15 novembre 2023, poiché il giorno del trasferimento va conteggiato in capo all’acquirente, questo deve l’IMU per l’intero mese di novembre 2023 (risultando possessore per 16 giorni su un totale di 30).
I criteri sopra riportati si riferiscono alla specifica ipotesi del trasferimento dell’immobile.
La disciplina normativa nulla precisa, invece, per le altre variazioni (rilevanti ai fini della liquidazione dell’IMU) che si verificano nel corso del mese.
Ragioni di ordine sistematico devono tuttavia indurre ad applicare i criteri sopra illustrati anche per le altre variazioni che connotano l’immobile posseduto.
In tal senso depone anche la C.M. 7 giugno 2000 n. 118 che, seppur con riguardo all’ICI, ha precisato che “nel caso in cui si verifichino a tal riguardo variazioni nel corso del mese, bisogna prendere in considerazione per l’intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso”.
Si immagini, ad esempio, che un soggetto abbia trasferito la propria abitazione principale nel corso dell’anno.
Per il riscontro della qualifica di “abitazione principale” ai fini IMU l’art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019 richiede che il possessore al contempo vi abbia stabilito la propria “residenza anagrafica” (che risulta dal registro dell’Anagrafe del Comune) e “dimora abituale” (ossia l’effettiva abitazione, per la maggior parte del tempo preso in considerazione, nell’unità immobiliare). Irrilevanti sono invece la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore (si veda “Per l’esenzione IMU per l’abitazione principale non rileva il nucleo familiare” del 14 ottobre 2022).
Se il soggetto passivo, pur essendosi trasferito già dal 1° novembre 2023, ha tuttavia inoltrato al Comune la propria richiesta di modificare la residenza anagrafica solo il 15 novembre, pare comunque potersi ritenere, applicando i criteri del comma 761 dell’art. 1 della L. 160/2019, che l’immobile possa considerarsi “abitazione principale” per l’intero mese di novembre.
Questo in quanto: anche il giorno 15, in cui si è verificata la variazione, andrebbe computato come giorno in cui sussisteva la qualifica di “abitazione principale”; la condizione di “abitazione principale” si è protratta per la maggior parte dei giorni di novembre, quindi per l’intero mese dovrebbero trovare applicazione le relative agevolazioni ai fini IMU in riferimento a tale immobile.