In data 25 giugno 2024, con Circolare 15/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un utile recap delle novità in materia ISA 2024 per l’anno di imposta 2023. La circolare nasce con l’intento di fornire le istruzioni operative destinate agli Uffici, ma rappresenta comunque una buona occasione di “riassunto”, utile anche per i contribuenti ed i consulenti, e fornisce altresì utili informazioni nel caso di adeguamento del valore delle rimanenze iniziali e nel caso di avvio di attività di agriturismo.
Come noto, la disciplina ISA (ex art. 9 bis decreto-legge n. 50 del 2017) ha recentemente subito alcune innovazioni a seguito di quanto disposto dal cd. decreto Adempimenti, D.lgs. 1/2024, emanato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale, legge 9 agosto 2023, n. 111.
Si ritiene quindi interessante ricordare che per il 2023 sostanzialmente tutti gli ISA sono stati rivisti. Infatti, oltre alla programmata revisione periodica che ha interessato 88 indici, tutti i 175 ISA in vigore sono stati “ritoccati”, anche al fine di tenere conto degli effetti sul mercato del perdurare del conflitto in Ucraina. Quanto sopra è effettivamente riscontrabile a seguito dell’elaborazione degli ISA, posto che nell’esito è distintamente evidenziato l’ammontare della rettifica operata ai ricavi/compensi attesi in ragione delle circostanze straordinarie che si sono verificate a causa “del nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse”.
In sede di revisione sono altresì state individuati indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale per tener conto di situazioni di differenti vantaggi, ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale, nonché misure di ciclo settoriale per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale. Infine, alcune “sistemazioni” dovute all’istituzione di nuovi Comuni e alla ridenominazione di altri Comuni avvenute nel corso dell’anno 2023, e l’introduzione di alcuni correttivi destinati a particolari ISA.
Di assoluto rilievo è il passaggio dedicato al rapporto tra gli ISA e l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del TUIR, previsto dall’articolo 1, commi da 78 a 84, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Si tratta della disposizione che consente di “allineare” il valore delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2023, la cui variazione, influenzando il quadro F (dati contabili) poteva dar luogo a numerose problematiche in termini di indicatori, venendo meno la normalmente necessaria coincidenza tra le rimanenze finali dell’anno precedente e le rimanenze iniziali dell’anno successivo: corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze; corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso con le relative rimanenze; corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze; corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze; corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti con le relative rimanenze.
Come ricordato dalla Circolare qui in esame, al fine di evitare l’attivazione anomala dei sovra riportati indicatori è stato introdotto nel quadro F, il campo 2 del rigo F08, che consente al contribuente di indicare l’avvenuto adeguamento del valore delle esistenze iniziali. Barrando la casella dedicata, infatti, tutti gli indicatori sovra elencati non saranno applicati.
Tornando alle modifiche ISA, la Circolare ricorda che, in osservanza dei principi stabiliti dalla legge delega per la riforma fiscale, sono stati incrementati i sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei modelli ISA. A tal proposito, per esempio, per quanto riguarda l’ISA DG37U nei cd. “dati ulteriori” (ovvero il file xml precompilato messo a disposizione nel cassetto fiscale) sono state inserite nuove informazioni, utili per il computo dell’indicatore “Valore aggiunto per addetto”, che sono state direttamente estrapolate dai dati UNIEMENS. Per la precisione si tratta della “Quota giornate retribuite dipendenti con età compresa tra 50 e 59 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti” e della “Quota giornate retribuite dipendenti con età oltre o pari a 60 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti”, informazioni che quindi non dovranno più essere desunte dal contribuente in quanto già fornite dall’amministrazione finanziaria.
Sempre con riferimento al 2023, sono stati infine forniti alcuni chiarimenti per le attività di agriturismo: nel caso di attività agricola che determina il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR (reddito agrario), l’attività di agriturismo, nell’anno in cui questa inizia, è esclusa dall’applicazione degli ISA perché tale anno configura quello di inizio dell’attività (agriturismo) che produce reddito d’impresa. Nel caso di attività agricola che determina reddito di impresa, invece, posto che gli ISA sono applicati con riferimento all’attività prevalente: se il reddito, seppure d’impresa, è determinato catastalmente, gli ISA non si applicano, né all’attività agricola né a quella di agriturismo (causa di esclusione per reddito determinato forfetariamente); se il reddito è determinato analiticamente, il contribuente è eventualmente tenuto all’applicazione degli ISA all’attività agricola, in quanto attività prevalente. In questo caso, pertanto, andandosi ad aggiungere una attività complementare a quella prevalente già esercitata, non ricorrerebbe l’ipotesi della causa di esclusione dell’inizio attività.