27 gennaio 2026 – Quando conviene affrancare le riserve in sospensione

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 44, L. 199/2025) reintroduce la possibilità di affrancare in via straordinaria le riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio al 31 dicembre 2024 e ancora presenti al 31 dicembre 2025.
L’affrancamento può avvenire in tutto o in parte, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% (in luogo di IRPEF/IRES e IRAP), da liquidare nella dichiarazione dei redditi 2025 e da versare obbligatoriamente in quattro rate annuali di pari importo.
La disciplina ricalca integralmente quella già prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 192/2024, con applicazione delle regole attuative contenute nel decreto del Viceministro Leo del 27 giugno 2025.
Per le società di persone, il versamento dell’imposta sostitutiva da parte della società estingue definitivamente l’obbligazione tributaria anche in capo ai soci.
In contabilità ordinaria (anche per opzione), le riserve di utili affrancate si considerano imputate per trasparenza ai soci, con incremento del costo fiscale della partecipazione. L’affrancamento rimuove il vincolo alla distribuzione e consente la successiva assegnazione delle riserve senza ulteriore tassazione personale per i soci, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali.
Gli stessi effetti si producono anche per i soggetti che applicano il regime di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 TUIR.
L’affrancamento rappresenta una soluzione particolarmente vantaggiosa per i soggetti che passano dalla contabilità ordinaria a quella semplificata nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.
In assenza di affrancamento, le riserve in sospensione d’imposta verrebbero infatti tassate ordinariamente, poiché la contabilità semplificata non consente il loro monitoraggio. L’opzione consente quindi di evitare una tassazione più gravosa, limitatamente alle riserve ancora esistenti a fine 2025.
La facoltà di affrancamento è rilevante anche per i soggetti che, avendo riserve in sospensione d’imposta, si trasformano in società semplice nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Per i soggetti IRES, l’affrancamento risulta conveniente in presenza di concrete prospettive di distribuzione delle riserve, poiché consente di beneficiare dell’aliquota agevolata del 10%, evitando la tassazione ordinaria normalmente applicabile in sede di distribuzione.
Diversamente, qualora la riserva sia destinata a copertura perdite, può risultare preferibile procedere alla sua definitiva riduzione, soprattutto se esistono altre riserve distribuibili. Ciò anche perché le eventuali ricostituzioni della riserva non possono più essere affrancate in futuro.