27 gennaio 2026 – Imballaggi non restituiti nel 2025, autofattura entro il 31 gennaio 2026: come fare

Entro il 31 gennaio 2026 è possibile regolarizzare la mancata restituzione degli imballaggi “a rendere” da parte dei clienti, emettendo un’autofattura cumulativa riferita a tutti gli imballaggi non restituiti nel corso del 2025.
Ai fini IVA, occorre distinguere tra imballaggi “a perdere” e imballaggi “a rendere”.
Gli imballaggi forniti senza obbligo di restituzione concorrono normalmente alla base imponibile IVA della cessione dei beni, come componente accessoria, e scontano la stessa aliquota IVA applicata ai beni contenuti.
Se il corrispettivo dell’imballaggio non viene addebitato al cliente, la cessione resta esclusa da IVA.
Fa eccezione la vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, per la quale la legge presume sempre la cessione imponibile degli imballaggi “a perdere”, anche se ceduti gratuitamente, sulla base del prezzo di acquisto, che deve essere indicato separatamente in fattura.
Gli imballaggi forniti con obbligo di restituzione non concorrono alla base imponibile IVA dei beni ceduti, a condizione che in fattura sia evidenziata la cauzione.
Se il cliente non restituisce l’imballaggio, la cessione diventa imponibile IVA e il cedente dovrebbe emettere una fattura per ciascun imballaggio non reso, applicando l’aliquota ordinaria.
In deroga alla fatturazione analitica, il D.M. 11 agosto 1975 consente di emettere un’unica autofattura annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, per tutti gli imballaggi non restituiti, a condizione che: sia tenuto un apposito registro IVA con l’annotazione delle consegne e delle restituzioni, distintamente per tipologia di imballaggio e aliquota; gli imballaggi da assoggettare a IVA siano determinati per differenza tra consegnati e restituiti nell’anno; la base imponibile sia calcolata in base all’importo delle cauzioni (oppure, in assenza di prezzo pattuito, al valore mercuriale, se rappresentativo del valore normale); la fattura rechi il riferimento al D.M. 11 agosto 1975, in luogo dell’indicazione dei singoli cessionari.
Per l’invio allo SdI, in mancanza di istruzioni ufficiali, appare utilizzabile il TipoDocumento TD27, indicando il riferimento normativo negli “altri dati gestionali”.
La procedura di autofatturazione non si applica ai pallet in legno, la cui cessione è soggetta a reverse charge ai sensi dell’art. 74, comma 7, DPR 633/1972.