27 febbraio 2025 – Confermate le due caselle sui fringe benefit nella Certificazione Unica 2025

Nel modello di Certificazione Unica 2025, relativo all’anno di imposta 2024, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 9454/2025 assieme alle istruzioni per la compilazione (successivamente modificate il 3, il 13 e il 20 febbraio), dovranno essere riportati anche i dati sui fringe benefit riconosciuti al lavoratore nel corso del 2024.
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, si ricorda come l’art. 1 commi 16 e 17 della L. 213/2023 abbia previsto, in deroga all’art. 51 comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, che non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 1.000 euro: il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti; le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il limite di 1.000 euro è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR. Quest’ultima disposizione prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili), mentre per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 5/2024, § 1.1), in caso di superamento dei limiti di 2.000 euro o 1.000 euro, a seconda se il lavoratore dipendente abbia o meno figli fiscalmente a carico, l’intero ammontare concorre alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto la quota parte eccedente i detti limiti.
Ciò premesso, nel modello di Certificazione Unica 2025 trova conferma – come nel modello dello scorso anno – lo sdoppiamento della sezione “Erogazioni in natura” con i campi nn. 474 e 475, che assumono però una diversa denominazione.
In particolare, il sostituto d’imposta dovrà indicare nel punto: 474 (“Benefit base”), la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali l’art. 1 comma 16 della L. 213/2023 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 1.000 euro; 475 (“Con figli fiscalmente a carico”), la quota di erogazione in natura e dei compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali l’art. 1 comma 16, secondo periodo, della L. 213/2023 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 2.000 euro.
Nell’ipotesi in cui venga effettuata un’erogazione in natura in sostituzione del premio di risultato, l’intero importo del fringe benefit deve essere riportato – oltre che nei punti sopra indicati – anche nella sezione denominata “Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali”.