Nel modello di Certificazione Unica 2025, relativo all’anno di imposta 2024, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 9454/2025 assieme alle istruzioni per la compilazione (successivamente modificate il 3, il 13 e il 20 febbraio), dovranno essere riportati anche i dati sui fringe benefit riconosciuti al lavoratore nel corso del 2024.
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, si ricorda come l’art. 1 commi 16 e 17 della L. 213/2023 abbia previsto, in deroga all’art. 51 comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, che non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 1.000 euro: il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti; le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il limite di 1.000 euro è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR. Quest’ultima disposizione prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili), mentre per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 5/2024, § 1.1), in caso di superamento dei limiti di 2.000 euro o 1.000 euro, a seconda se il lavoratore dipendente abbia o meno figli fiscalmente a carico, l’intero ammontare concorre alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto la quota parte eccedente i detti limiti.
Ciò premesso, nel modello di Certificazione Unica 2025 trova conferma – come nel modello dello scorso anno – lo sdoppiamento della sezione “Erogazioni in natura” con i campi nn. 474 e 475, che assumono però una diversa denominazione.
In particolare, il sostituto d’imposta dovrà indicare nel punto: 474 (“Benefit base”), la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali l’art. 1 comma 16 della L. 213/2023 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 1.000 euro; 475 (“Con figli fiscalmente a carico”), la quota di erogazione in natura e dei compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali l’art. 1 comma 16, secondo periodo, della L. 213/2023 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 2.000 euro.
Nell’ipotesi in cui venga effettuata un’erogazione in natura in sostituzione del premio di risultato, l’intero importo del fringe benefit deve essere riportato – oltre che nei punti sopra indicati – anche nella sezione denominata “Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali”.