27 agosto 2024 – Piano di Transizione 5.0: presupposto soggettivo ed esclusione degli esercenti arti e professioni

La possibilità di fruire del credito d’imposta commisurato agli investimenti effettuati e previsti dal Piano di transizione 5.0 rappresenta senza alcun dubbio un’ottima opportunità. Tuttavia, l’agevolazione non è applicabile a “tutto campo” avendo il legislatore fiscale previsto limiti soggettivi piuttosto stringenti. Non si comprende, ad esempio, per quali ragioni siano state ammesse all’agevolazione fiscale le STP con l’esclusione, invece, degli esercenti arti e professioni. Infatti, il filo conduttore che caratterizza il riconoscimento del beneficio fiscale è completamente scollegato dalla forma giuridica, ma il legislatore fiscale ha “discriminato” l’esercizio dell’attività nella forma del lavoro autonomo.
Il credito d’imposta che trae origine dagli investimenti effettuati spetta innanzitutto alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di imprese estere. Non assume rilevanza, come detto, né la forma giuridica, né il regime di determinazione del reddito. E però necessario, come detto, che i nuovi investimenti riguardino insediamenti produttivi ubicati in Italia.
Il presupposto soggettivo e la limitazione dell’agevolazione alle imprese residenti sono disciplinati dall’art. 38, comma 2 del D.L. n. 19/2024. A tal proposito dalla disposizione citata si desume anche l’irrilevanza delle dimensioni dell’impresa. Al fine di individuare correttamente i soggetti che potranno fruire dell’agevolazione si può fare riferimento ai chiarimenti a suo tempo forniti con riferimento alla L. n. 178/2020 avente ad oggetto la previsione del credito d’imposta 4.0.
Possono quindi fruire del credito d’imposta in esame, le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici.
Possono fruire del credito d’imposta, in presenza delle condizioni previste dalla legge, anche gli enti commerciali, cioè quei soggetti che hanno come oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciali. Il beneficio spetta anche agli enti non commerciali, che quindi esercitano marginalmente un’attività commerciale, ma a condizione che gli investimenti siano destinati a quest’ultima attività. I beni acquistati devono essere quindi riferibili ed utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa esercitata. Inoltre, il credito d’imposta spetta anche alle imprese agricole, ma a condizione di determinare il reddito agrario in base all’art. 32 del TUIR, nonché alle reti di impresa. Il chiarimento in tal senso è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 9/E del 2021. Inoltre, come detto, l’applicazione dell’agevolazione è estesa anche alle STP proprio in quanto l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i predetti soggetti producano un reddito d’impresa e non di lavoro autonomo. Inoltre, la norma, riguarda anche le stabili organizzazioni dei soggetti esteri.
Sono così esclusi dall’agevolazione e non possono fruire del credito d’imposta 5.0, gli esercenti arti e professioni, i contribuenti italiani o esteri che esercitano un’attività di impresa in via occasionale o i soggetti non residenti non aventi nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
Come già detto le dimensioni dell’impresa e le modalità di determinazione del reddito sono irrilevanti. Pertanto, possono fruire del beneficio fiscale anche gli esercenti attività di impresa che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014.
Invece, sono escluse dal beneficio fiscale le imprese che si trovano nello stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, altre procedure concorsuali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni. Sono parimenti escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive in base al D.lgs. n. 231/2001 e del codice antimafia, oltre a quelle che non rispettano la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e quelle inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.