Scade il 31 ottobre 2024 il termine per i contribuenti con redditi di modesta entità che sostengono spese nell’anno 2024 per interventi agevolati con il Superbonus al fine di ottenere l’erogazione di contributi a fondo perduto.
Dal 1° gennaio 2024, per effetto dell’applicazione del meccanismo del décalage, l’agevolazione riguardante i lavori di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 è diminuita dal 110 per cento (o dal 90 per cento) al 70 per cento. Conseguentemente la misura ha la finalità di ristorare i soggetti in possesso di redditi di modesta entità non in grado di farsi carico della spesa dovuta che hanno sostenuto in ragione della diminuzione dell’agevolazione.
Sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF è stato pubblicato il 3 settembre scorso il DM 6 agosto 2024. Il provvedimento ha definito i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024. Il contributo riguarda gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, di riduzione del rischio sismico, fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici agevolati nella misura del 70 per cento.
La misura è stata prevista dall’art. 1, comma 2 del DL 29 dicembre 2023, n. 212. La disposizione prevede quale ulteriore condizione che i predetti interventi abbiano raggiunto al 31 dicembre 2023 uno stato di avanzamento non inferiore al 60 per cento. Il raggiungimento di tale percentuale di avanzamento minimo dell’opera deve essere asseverato ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 34/2020 ed inoltre l’agevolazione (nella misura del 70 per cento) deve essere fruita nella forma della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Le spese devono obbligatoriamente essere sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024. Inoltre, quale ulteriore condizione, il contributo è erogabile esclusivamente in favore dei contribuenti che nell’anno 2023 hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro e determinato con il criterio del c.d. quoziente familiare (art. 2 del D.M. 6 agosto 2024). Si tiene quindi conto anche della composizione del nucleo familiare (cfr art. 119, comma 8 -bis1 del D.L. n. 34/2020).
Possono beneficiare del contributo esclusivamente i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari indistintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Le spese devono essere sostenute direttamente dal singolo contribuente (che presenta l’istanza) o per gli interventi condominiali devono essere imputate al singolo condomino. I bonifici, come detto, devono essere effettuati nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024. Il limite massimo di spesa è pari a 96.000 euro. Le persone interessate al contributo devono trasmettere telematicamente apposita istanza all’Agenzia delle entrate nella quale viene attestato il possesso dei relativi requisiti. La scadenza è il 31 ottobre 2024 e la presentazione può essere effettuata anche tramite intermediario appositamente delegato.
Le modalità di compilazione dell’istanza saranno stabilite da un ulteriore decreto di attuazione. Il contributo non può in nessun caso essere superiore al 30 per cento delle spese sostenute in quanto per il residuo 70 compete il beneficio fiscale.
Nell’istanza deve essere indicato il conto corrente sul quale sarà accreditato il relativo importo. Se le risorse saranno disponibili il contributo sarà erogato in misura integrale. Diversamente i criteri saranno stabiliti con apposito decreto da emanarsi entro il 30 novembre prossimo. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, ma più in generale non produce effetti fiscali per il beneficiario.