26 settembre 2023 – Ultimi giorni per trasmettere i dati delle spese sanitarie

Sabato 30 settembre scade il termine per i soggetti operanti in ambito sanitario, quali medici chirurghi, odontoiatri e professionisti sanitari, per trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre (gennaio-giugno) del 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024).
Tali soggetti sono tenuti a trasmettere al Sistema TS i dati dei documenti di spesa, vale a dire scontrini, fatture e ricevute, rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche.
I termini di trasmissione dei dati sono stati da ultimo modificati dal DM 27 dicembre 2022, il quale ha stabilito che, in relazione al 2023, la periodicità continua ad essere semestrale, e non mensile come era previsto dalla normativa vigente ante modifica.
La trasmissione dei dati delle spese sostenute nel 2023 è quindi effettuata: entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre 2023; entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre 2023.
Tali termini sono validi per tutti i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati, ad esclusione degli infermieri pediatrici, obbligati a tale adempimento a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023, come previsto dal DM 22 maggio 2023. Limitatamente al 2023 per tali soggetti è infatti prevista, in via transitoria, un’unica scadenza per la trasmissione dei dati, il cui termine scade il 31 gennaio 2024. A decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei dati avverrà seguendo le scadenze previste per gli altri soggetti.
Dal punto di vista sanzionatorio, ai sensi dell’art. 3 comma 5-bis del DLgs. 175/2014, è prevista, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97, con un massimo di 50.000 euro.
La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro cinque giorni successivi alla scadenza, ed è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro, se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista.