26 marzo 2024 – Donazioni indirette tra genitori e figli escluse da tassazione

La Corte di cassazione non accoglie le doglianze dell’Agenzia delle Entrate ed ha sciolto ogni dubbio sulle c.d. liberalità indirette. Se non c’è obbligo di registrazione viene meno il presupposto per l’applicazione dell’imposta. Il ricorso alle liberalità indirette è frequente. Tale situazione si verifica quando i genitori intervengono in un atto di compravendita immobiliare pagando il corrispettivo dovuto dal figlio che diviene proprietario dell’immobile.
Il problema è stato affrontato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7442 depositata il 20 marzo 2024. La sentenza supera completamente quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30/2015 considerata come “non condivisibile”, “imprecisa” e “incompleta” nella parte in cui genericamente asserisce che l’imposta di donazione si applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”.
Secondo quanto precisato dalla Corte di cassazione la tassazione scatta solo se tali liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente.
La decisione in commento trae origine dal Testo Unico dell’imposta di successione e donazione laddove si dispone che gli atti di donazione sono soggetti a registrazione e la non applicazione dell’imposta sulle donazioni in talune fattispecie di donazione indiretta dopo aver affermato, preliminarmente, che resta “ferma l’applicazione dell’imposta” sulle donazioni “anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione”.
Conseguentemente le donazioni effettuate informalmente, quindi non risultanti da un atto scritto, né enunciate sempre per iscritto non costituiscono oggetto di tassazione e non rilevano ai fini del computo della franchigia di un milione di euro, salvo il caso in cui non si proceda ad effettuare una registrazione volontaria della donazione stessa.
Posta questa distinzione resta da comprendere se la donazione indiretta risultante “da atti soggetti alla registrazione”, sia configurabile o meno un obbligo di registrazione dell’atto in questione anche come donazione. La Corte di cassazione risponde negativamente al quesito e attribuisce al contribuente la facoltà di effettuare la registrazione, oppure quando l’esistenza della liberalità risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario.
Conseguentemente, se il potere dell’Amministrazione finanziaria di accertare le donazioni indirette si ha solo al verificarsi dei due predetti presupposti, non sussiste un obbligo generalizzato di sottoporre ad imposizione ogni liberalità indiretta risultanti da atti soggetti a registrazione.
Dal punto di vista civilistico è necessario però tenere in considerazione ogni tipo di donazione, quindi anche quelle indirette o informali. In buona sostanza le donazioni non costituiscono altro che un’anticipazione della successione. Conseguentemente, al fine di verificare se siano lesi i diritti dei legittimati è necessario considerare tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius.
Le donazioni assumono quindi rilevanza per verificare la parte del patrimonio del defunto che necessariamente deve essere lasciata ai propri familiari considerando sia le donazioni disposte da tale soggetto in vita, ma anche il patrimonio di cui egli risulti titolare al momento del decesso.
Conseguentemente, se le donazioni ledono i diritti dei legittimari, è possibile recuperare il dovuto rivolgendo le proprie pretese verso la massa ereditaria, oppure è possibile impugnare le donazioni iniziando da quella più recente.
Sarà interessante, però, comprendere come reagirà l’Agenzia delle Entrate dopo che la Corte di cassazione ha chiarito che le donazioni indirette non devono essere tassate se non sussiste l’obbligo di registrazione.