26 luglio 2024 – Emilia-Romagna ed eventi alluvionali: istruzioni operative delle Entrate su come usufruire del credito d’imposta

Con il provvedimento n. 312076 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di fruizione del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dell’art. 1 commi da 436 a 438 della L. 213/2023.
Si ricorda che l’art. 1 commi 435-442 della L. 213/2023 disciplina le modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di cui all’art. 20-sexies comma 3 lett. a), b), c), d), e) e g) del DL 61/2023. Si prevede che tali contributi siano erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell’art. 20-septies del DL 61/2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino a un massimo di: 20.000 euro se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive; 40.000 euro se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.
I contributi complessivamente superiori a tali importi possono essere erogati, per l’intero ammontare, anche con le modalità del finanziamento agevolato.
In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, viene previsto il riconoscimento in capo al beneficiario di un credito d’imposta in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, alla somma della sorte capitale, degli interessi dovuti e delle spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione secondo le modalità stabilite dal provv. di ieri dell’Agenzia.
Nel dettaglio, il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.
Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata. In alternativa all’utilizzo in compensazione, si possono recuperare le somme mediante la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.
Per l’utilizzo in compensazione dei crediti: i soggetti finanziatori o gli eventuali cessionari presentano il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; con successiva risoluzione sono istituiti uno o più codici tributo da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione della delega di pagamento; non si applica il limite previsto dall’art. 34 della L. 388/2000.
I soggetti finanziatori comunicano all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, secondo modalità e termini approvati con successivo provvedimento: gli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, con i relativi importi; il numero, l’importo e la scadenza delle singole rate; i dati delle cessioni dei crediti e delle risoluzioni dei contratti di finanziamento.