Arriva il modello 770/2025, in versione definitiva insieme alle specifiche tecniche per l’invio telematico dello stesso. Questo modello è essenziale per i sostituti d’imposta che devono comunicare le ritenute operate nel 2024, inclusi i versamenti e le compensazioni. Rispetto alla bozza iniziale, non ci sono state modifiche significative, confermando le novità già previste, come la rimodulazione delle note nei quadri ST e SV e la gestione del credito legato al “bonus tredicesima” nel quadro SX. È con il provvedimento del 20 febbraio 2025, dell’Agenzia delle Entrate, che è stato approvato, in via definitiva, il modello 770/2025 con le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche, che consentiranno l’invio della dichiarazione.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2025 i soggetti che nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte. . Tali soggetti sono: le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato; gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato; gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato; le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali (artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142), e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti; le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; i Trust; i condomìni; le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato; le società di armamento residenti nel territorio dello Stato; le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato; le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato; le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato; i gruppi europei d’interesse economico (GEIE); le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole; le persone fisiche che esercitano arti e professioni; le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte ( articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600) e aderiscono al regime forfetario; le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute (art. 29 del D.P.R. n. 600/73); i curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.