Dopo quasi trent’anni dal decreto MEF 11 febbraio 1997, la riforma tributaria ha profondamente innovato l’istituto dell’autotutela. Con i decreti legislativi n. 219 e n. 220 del 2023, l’autotutela trova oggi una disciplina finalmente organica, capace di risolvere con maggiore rapidità gli errori materiali e le situazioni di manifesta illegittimità.
Il vecchio sistema non prevedeva l’obbligo per l’Amministrazione di rispondere alle istanze dei contribuenti, costringendo spesso a lunghi contenziosi. Ora, invece, con l’introduzione degli articoli 10-quater e 10-quinquies nello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), si distinguono due tipologie di autotutela: obbligatoria, quando l’Amministrazione deve annullare d’ufficio o su richiesta gli atti impositivi viziati da errori riconoscibili (es. errori di persona, di calcolo, di tributo, mancata considerazione di pagamenti effettuati, errori materiali del contribuente); facoltativa, quando l’annullamento resta a discrezione dell’Amministrazione.
La riforma rafforza le tutele in caso di atti palesemente illegittimi. Il rifiuto – espresso o tacito – di un’istanza di autotutela obbligatoria diventa oggi un atto autonomamente impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
In pratica, si aprono tre possibili strade di difesa: impugnare direttamente l’atto impositivo (se i termini sono pendenti); impugnare il rifiuto, espresso o tacito, all’istanza di autotutela presentata entro i termini di impugnazione dell’atto principale; impugnare il rigetto dell’istanza di autotutela presentata entro un anno dalla definitività dell’atto, anche quando i termini ordinari di impugnazione siano già decorsi.
Per esempio: un contribuente versa correttamente una rata di imposta, ma utilizza per errore il conto corrente della società di cui è amministratore. L’Amministrazione contesta la decadenza dal piano di rateazione: grazie alla nuova autotutela obbligatoria, trattandosi di errore materiale facilmente riconoscibile, l’atto deve essere annullato senza necessità di avviare un contenzioso.
Le nuove procedure di autotutela segnano un importante passo avanti verso rapporti più trasparenti e collaborativi tra Fisco e contribuenti, riducendo i tempi di attesa, i costi e il ricorso al contenzioso.