25 ottobre 2024 – Dal 2025 spese di rappresentanza e trasferte deducibili solo se tracciate

Tra le misure contenute nel Ddl. di bilancio, nel testo atteso in Parlamento, vi è la previsione di nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di rappresentanza e di quelle per omaggi.
In particolare, stando alla bozza dell’articolato, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), tali oneri saranno deducibili solo se sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Pertanto, dall’anno prossimo, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19 novembre 2008, saranno deducibili: da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti; dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati dall’art. 108 comma 2 del TUIR.
Tenuto conto che il Ddl. di bilancio richiama soltanto tale ultima disposizione, la modifica non dovrebbe interessare le spese di pubblicità e quelle di sponsorizzazione, attesa la loro diversa natura.
Con la medesima decorrenza, analoga stretta si applicherà per la deducibilità, dal reddito d’impresa, delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (è il caso, ad esempio, delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società). Anche in questo caso, le spese resterebbero deducibili nei limiti già attualmente previsti dall’art. 95 commi 1, 2 e 3 del TUIR. Quindi, ad esempio, per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, ferma restando la necessità che il pagamento sia tracciabile secondo quanto sopra precisato, i rimborsi analitici per le spese di vitto e alloggio corrisposti ai dipendenti continueranno a essere deducibili nel limite di 180,76 euro al giorno per le trasferte effettuate in Italia e di 258,23 euro al giorno per le trasferte effettuate all’estero.
Quanto alle trasferte, i nuovi requisiti di deducibilità dovrebbero interessare anche il reddito di lavoro autonomo.
Infatti, viene previsto che, sempre dal 2025, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante gli autoservizi pubblici non di linea (es. taxi, noleggio con conducente, ecc.), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, saranno deducibili se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.). Anche in questo caso, resterebbero fermi i requisiti di deducibilità attualmente dettati dall’art. 54 commi 5 e 6 del TUIR.
Infine, sarebbe previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto di cui all’art. 51 comma 5 del TUIR, sempre effettuati mediante i citati autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se le predette spese sono effettuate con le citate modalità tracciabili.
Anche in questo caso, resterebbero fermi gli altri requisiti che legittimano l’esclusione del rimborso delle spese di trasporto all’interno del Comune dal concorso al reddito imponibile.
In proposito, si rammenta che, oltre alla prova del trasporto (ad esempio, la ricevuta del taxi), è necessario che dalla documentazione interna risulti in quale giorno l’attività del dipendente è stata svolta all’esterno della sede di lavoro.