25 febbraio 2025 – Si avvicina la stipula delle polizze catastrofali

Con l’approvazione in Camera del Decreto Milleproroghe (DL 202/2024) avvenuta lo scorso 20 febbraio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.45 del 24.02.2025 e convertito in Legge 15/2025, si conferma l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025. Il rinvio al 31 dicembre 2025 riguarda le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura.
In realtà, il termine originario era previsto per il 31 dicembre 2024, come stabilito dall’art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) che ne ha introdotto l’obbligo. Tuttavia, in assenza di un decreto attuativo, si era ritenuto necessario rinviare la scadenza.
Tale obbligo di assicurazione consentirà alle imprese di affrontare meglio situazioni emergenziali legate ad eventi calamitosi, limitando così la dipendenza dagli aiuti pubblici e riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
La polizza assicurativa dovrà riguardare i danni ai beni di cui all’art. 2424 c. 1 sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c. e direttamente cagionati da eventi quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. La polizza, nel dettaglio, include la copertura per i seguenti beni: immobili e terreni; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.
Si segnala, a tale scopo, la L. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), la quale è intervenuta sulla disciplina dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, disponendo che “al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all’obbligo di cui al comma 101”, l’IVASS è tenuto a predisporre una piattaforma informatica che consenta di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione.
La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria, e dell’inadempimento si terrà conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”.
L’esclusione dall’obbligo assicurativo, per ora, riguarda le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità, e le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti senza le autorizzazioni previste o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.