24 novembre 2025 – Omaggi natalizi ai dipendenti nella soglia dei fringe benefit

Durante il periodo natalizio molte aziende regalano ai dipendenti beni di modico valore (panettoni, bottiglie, cesti). In linea generale, questi omaggi costituiscono reddito imponibile, perché l’art. 51 del TUIR include nel reddito di lavoro dipendente qualsiasi valore percepito in relazione al rapporto di lavoro, anche se si tratta di erogazioni liberali. La regola vale anche per i collaboratori e gli amministratori.
Tuttavia, tali omaggi non concorrono al reddito se rientrano nei limiti dei fringe benefit. Per il 2025 il tetto ordinario è stato elevato a 1.000 euro, che diventano 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Se il limite viene superato, l’intero valore dei benefit diventa imponibile, non solo l’eccedenza. Nel conteggio rientrano anche i buoni acquisto, l’auto ad uso promiscuo e, per il 2025, i rimborsi delle utenze domestiche e delle spese per affitto o mutuo della prima casa. Il beneficio si considera percepito quando il dipendente ne ha la disponibilità effettiva.
L’azienda deve quindi monitorare, per ciascun dipendente, la quota residua del limite per evitare la perdita totale dell’agevolazione: anche un semplice panettone potrebbe far superare la soglia.
Il costo sostenuto per gli omaggi ai dipendenti è deducibile come spesa per prestazioni di lavoro (art. 95 TUIR), salvo che riguardi iniziative con finalità educative, ricreative, assistenziali o di culto, le quali seguono invece il limite del 5 per mille previsto dall’art. 100 TUIR.
Le spese per la cena aziendale di Natale non rientrano tra quelle di rappresentanza e sono deducibili entro il limite del 5 per mille dell’art. 100. Se sostenute presso strutture esterne (es. ristorante), valgono le stesse regole, ma va considerato anche il limite ulteriore dell’art. 109 TUIR, che rende deducibili al 75% i costi per somministrazione di alimenti e bevande.