24 novembre 2025 – Il riscontro telematico sull’invio della dichiarazione d’intento non basta

Quando un fornitore effettua operazioni non imponibili IVA nei confronti di un esportatore abituale, non basta verificare telematicamente l’avvenuto invio della dichiarazione d’intento e monitorare il plafond disponibile. Per evitare responsabilità in caso di dichiarazioni d’intento false, è necessario svolgere ulteriori controlli sostanziali.
Gli esportatori abituali possono acquistare beni e servizi senza IVA nei limiti del proprio plafond, per evitare l’accumulo di crediti IVA derivanti dalle frequenti operazioni con l’estero. Prima di emettere fatture non imponibili, il cedente deve verificare che la dichiarazione d’intento risulti trasmessa all’Agenzia delle Entrate. L’omesso riscontro comporta una sanzione pari al 70% dell’imposta, oltre all’obbligo di versare l’IVA.
La normativa prevede che, se la dichiarazione d’intento è rilasciata senza averne i requisiti, la responsabilità per il mancato versamento dell’IVA ricade sul cessionario/committente. Tuttavia, la Cassazione ha adottato un orientamento più severo: se l’intento è ideologicamente falso, il fornitore deve dimostrare di aver adottato ogni misura ragionevole per evitare di partecipare alla frode.
La giurisprudenza ha individuato vari indicatori che, se presenti, dovrebbero far sorgere dubbi sulla veridicità della dichiarazione d’intento, come incongruenze nella consegna delle merci, assenza di strutture operative del cliente, anomalie nel trasporto, mancato deposito dei bilanci, assenza nel VIES, pagamenti sospetti o la cessione sottocosto della merce.
Oltre al controllo telematico obbligatorio, è quindi consigliabile che il fornitore: verifichi tramite visura camerale l’affidabilità del cliente (attività svolta, anzianità dell’impresa, requisiti per essere esportatore abituale); stipuli contratti scritti e richieda modalità di pagamento normali e tracciabili.
Sebbene il legislatore abbia introdotto presidi antifrode, come l’analisi di rischio sulle dichiarazioni d’intento e il blocco automatico delle fatture elettroniche collegate a lettere d’intento invalide, questi strumenti operano spesso a posteriori, quando la frode è già avvenuta.
Per questo il fornitore deve adottare controlli preventivi adeguati, così da dimostrare la propria buona fede ed estraneità a eventuali condotte fraudolente del cliente.