24 maggio 2024 – Credito d’imposta per l’ecosostenibilità dei prodotti e degli imballaggi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, è stato pubblicato il decreto 2 aprile 2024 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), recante i criteri e le modalità d’applicazione e di fruizione del credito d’imposta, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi, secondo la vigente normativa dell’Unione europea e nazionale.
Le risorse destinate alla concessione del credito d’imposta in questione, sono pari a 5.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese che, alla data di presentazione dell’istanza, presentano i seguenti requisiti: sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il Registro delle imprese; svolgono un’attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale; si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.
Come specifica l’articolo 4 del decreto in commento, sono ammissibili all’agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all’acquisto di: prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica; imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili; gli imballaggi in legno non impregnati; imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta; imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio; imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.
I suddetti prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall’allegato 1 al decreto.
È, altresì, stabilito che, l’effettività del sostenimento delle spese oggetto d’agevolazione, deve risultare da un’apposita attestazione, resa dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro d’assistenza fiscale.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione in esame, il decreto del MASE stabilisce che, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare al Ministero un’apposita istanza, contenente i dati e le informazioni di cui all’allegato 2 al decreto, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dall’attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del medesimo Ministero (www.mase.gov.it).
Per ciascuno degli sportelli annuali, il beneficiario potrà presentare una sola istanza d’accesso.
In quest’ultima, i soggetti beneficiari dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell’allegato 1 e dovranno riportare l’ammontare complessivo delle spese sostenute, allegando la relativa attestazione.
Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti, sarà necessario allegare all’istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonché quella comprovante il possesso delle certificazioni.
Il beneficio sarà concesso, previa apposita istruttoria, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 36% delle spese ammissibili e sarà fruito sotto forma di credito d’imposta.
L’agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell’ambito di ciascuno dei due sportelli (2024 e 2025) non potrà, comunque, eccedere l’importo annuale di 20.000,00 euro.
Qualora l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria dell’intervento, per la singola annualità, il Ministero procederà al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.
L’agevolazione in esame non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.