24 luglio 2024 – Rendiconto di cassa con voci aggregate per tutti gli ETS fino a 60.000 euro di entrate

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. 4 luglio 2024 n. 104, che apporta rilevanti modifiche al Codice del Terzo settore.
Uno degli interventi di maggior rilevanza interessa l’art. 13 del DLgs. 117/2017, ossia la disciplina relativa al bilancio per gli ETS, introducendo una netta differenza tra gli enti dotati di personalità giuridica e quelli che ne sono privi.
Per effetto delle modifiche, gli ETS non personificati possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, a condizione che ricavi, rendite, proventi o altre entrate comunque denominate non siano superiori a 300.000 euro (il limite previgente era 200.000 euro).
Da ciò si evince, per esclusione, che sono tenuti a redigere il bilancio nella forma ordinaria (ossia costituito da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione): gli ETS non personificati con entrate superiori a 300.000 euro; gli ETS dotati di personalità giuridica.
La modifica, strumentale ad agevolare la verifica del patrimonio minimo necessario per l’acquisizione e il mantenimento della personalità giuridica con l’iscrizione al RUNTS (pari a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni), comporta una revisione del sistema di tenuta della contabilità per gli enti coinvolti. Ad esempio, gli ETS che, pur dotati di personalità giuridica, redigevano il rendiconto per cassa entro i limiti previsti dalla disposizione previgente (200.000 euro di entrate), dovranno verosimilmente passare dalle rilevazioni per cassa a una contabilità per competenza, necessaria alla redazione del bilancio d’esercizio ordinario.
Per gli enti di più modeste dimensioni, indotti all’acquisizione della personalità giuridica dalla più agevole disciplina definita dal Codice del Terzo settore, dagli importi del patrimonio minimo (generalmente più bassi di quelli richiesti nel sistema ex DPR 361/2000) e dalle limitazioni della responsabilità personale, si tratta di un effetto non di poco conto con conseguente aggravio di costi.
Un’altra modifica introdotta dalla L. 104/2024 consente agli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro di redigere il rendiconto per cassa indicando le entrate e le uscite in forma aggregata. Più nello specifico, il nuovo comma 2-bis dell’art. 13 del DLgs. 117/2017 fa testualmente riferimento a “tutti gli enti del Terzo settore”, senza distinzioni o precisazioni ulteriori in ordine alla personalità giuridica.
Sebbene la regola generale che si desume dai commi 1 e 2 del citato art. 13 sia, per gli enti personificati, la redazione del bilancio d’esercizio ordinario, la formulazione del nuovo comma 2-bis indurrebbe a includere nella disposizione anche gli ETS con personalità giuridica con entrate non superiori a 60.000 euro (in questo senso si è espresso anche il commento alla norma contenuto nel Dossier parlamentare del 16 aprile scorso). Ciò a meno di intendere l’espressione “tutti gli enti del Terzo settore” come tutti quelli ammessi a redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, ossia gli enti privi di personalità giuridica con entrate non superiori a 300.000 euro.
Ulteriore intervento relativo al bilancio è previsto per gli ETS, diversi dalle imprese sociali, che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale i quali, anziché redigere il bilancio “civilistico” ai sensi degli artt. 2423 e ss. c.c., hanno facoltà di assolvere l’obbligo utilizzando la modulistica prevista dal comma 1 dell’art. 13 del Codice del Terzo settore (redigendo il bilancio comprensivo di Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione).
La L. 104/2024 entra in vigore il 3 agosto 2024. Fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, l’intervento legislativo in corso d’anno porterebbe a ritenere che le modifiche trovino effettiva applicazione a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso (ossia il bilancio per l’esercizio 2025); una diversa soluzione potrebbe obbligare gli enti coinvolti a rimettere mano alla contabilità sinora tenuta per adattarla ai nuovi obblighi di rendicontazione.