24 giugno 2024 – Detrazione colonnine di ricarica per veicoli elettrici e Superbonus nel Modello Redditi PF 2024

Per le spese sostenute per l’installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli è possibile fruire della detrazione maggiorata soltanto se sussistono i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus.
Qualora si siano verificate tali condizioni nel 2023, si dovrà procedere alla compilazione del rigo RP56 della Sezione III-C del modello Redditi PF 2024.
In particolare, alla colonna 1 va indicato il codice che identifica la spesa.
Codice “3” per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica con spese sostenute dal 1° luglio 2020 congiuntamente a uno degli interventi trainanti e individuati con i codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV. In tal caso, la detrazione è ripartita in 5 quote annuali. Questo codice va utilizzato anche per le spese sostenute nel 2023 per lavori iniziati nel 2020 e proseguiti negli anni successivi. Per le spese sostenute dal 2022, la detrazione va ripartita in 4 quote annuali.
Codice “4” per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari con spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi trainanti e individuati con i codici da 30 a 33 della sezione IV per gli interventi su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. In tal caso la detrazione è ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 2.000 euro per ognuna delle due unità immobiliare per cui è possibile fruire del superbonus. Per le spese sostenute dal 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
Codice “5” per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini con spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi trainanti e individuati con i codici da 30 a 33 della sezione IV per gli interventi su edifici plurifamiliari o su condomini. In tal caso, la detrazione è ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 1.500 euro per un numero massimo di otto colonnine, mentre è pari a 1.200 euro per il numero delle colonnine eccedenti le prime otto. L’agevolazione spetta per una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Per le spese sostenute dal 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
Alla colonna 2 del rigo RP56 va riportato l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.
Alla colonna 3 va indicato l’ammontare della spesa sostenuta.
Nella colonna 4 va indicata la percentuale di detrazione spettante, con riferimento alle spese indicate nella colonna 1 con i codici 3, 4, 5. Dunque, va indicato il codice “1” se si applica la percentuale di detrazione del 110 per cento, mentre occorre indicare il codice “2” se si applica la percentuale di detrazione del 90 per cento.
Il numero della rata va riportato alla colonna 5. Se in colonna 2 è indicato l’anno 2022 e in colonna 1 è stato indicato il codice 3, 4 o 5, si indica il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2023. Inoltre, su opzione del contribuente, per le spese sostenute nel 2022, è possibile ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo a condizione che la spesa non sia già stata indicata nel precedente Modello Redditi PF 2023.
In tal caso, infatti, si precederà con l’indicazione del numero “1” in colonna 5 e dell’anno 2022 in colonna 2.
L’importo complessivo della rata va indicato alla colonna 6.
Qualora la spesa per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica sia stata sostenuta dalla società trasparente di cui il dichiarante è socio, in colonna 10 deve essere indicato l’importo della spesa, che non può superare i limiti indicati in corrispondenza dei relativi codici sostenuta nel medesimo anno di colonna 9 della società partecipata, per la quota attribuita al dichiarante e, in colonna 7, il codice fiscale della società partecipata. In caso di più partecipate, oltre alla prima, va compilato un modulo distinto per ciascuno di esse avendo cura di compilare esclusivamente le colonne 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. La colonna 8 deve essere compilata con il codice “2” o “3” o “4” o “5” di cui sopra, se e le spese sostenute possono dare diritto ad una diversa aliquota di detrazione a seconda del momento di sostenimento.