Ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, la detrazione IRPEF “bonus casa” spetta, su un ammontare massimo di spese pari a 48.000 euro, nella misura del 30% sulle spese sostenute dal 2025 al 2033 e del 36% su quelle sostenute a decorrere dal 2034.
Tuttavia, per il triennio 2025-2027, il comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, come modificato dall’art. 1 comma 55 lett. b) n. 1 della L. 207/2024 prevede che il tetto massimo di spese detraibili sia elevato da 48.000 euro a 96.000 euro e che la misura della detrazione sia: per le spese sostenute nel 2025, elevata dal 30% al 50% se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; elevata dal 30% al 36% in tutti gli altri casi; per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027, elevata dal 30% al 36% se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; confermata al 30% in tutti gli altri casi.
L’incremento del tetto massimo di spese da 48.000 euro a 96.000 euro e della misura della detrazione dal 30% al 36% sulle spese sostenute nel 2025 è stabilita, dal primo periodo del comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, “per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis”.
L’incremento della misura della detrazione dal 30% al 50% sulle spese sostenute nel 2025 e dal 30% al 36% sulle spese sostenute nel 2026 e 2027, è stabilita, dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, “nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.