23 ottobre 2023 – Ultimi giorni per presentare i 730/2023 integrativi

Mercoledì 25 ottobre 2023 scade il termine per presentare il modello 730/2023 integrativo. Successivamente a tale termine, per effettuare correzioni del modello 730/2023 originario “a favore del contribuente”, si può presentare il modello REDDITI PF 2023: “correttivo nei termini” entro il 30 novembre 2023; oppure “integrativo annuale” entro i termini per la presentazione del modello REDDITI PF 2024; oppure “integrativo ultrannuale” entro il 31 dicembre 2028 (termine del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 14 del DM 164/99, i contribuenti hanno la possibilità di presentare modelli 730 integrativi qualora dall’elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori: la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito; ovvero che non incidono sulla determinazione dell’imposta.
Il maggior credito o minor debito può verificarsi, ad esempio, in caso di oneri deducibili o detraibili non considerati, detrazioni d’imposta spettanti ma non riconosciute o ritenute non scomputate.
Nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio del modello è necessario inserire: il codice “1”, se l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito, un minore debito o un’imposta invariata; il codice “2”, se la modifica riguarda esclusivamente i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio; il codice “3”, qualora l’integrazione riguardi sia i dati del sostituto d’imposta sia altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta invariata.
Il modello 730 integrativo deve essere interamente compilato, anche in relazione ai dati che non devono essere modificati rispetto alla dichiarazione originaria.
Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto o di presentazione diretta.
Al modello 730 integrativo va allegata la relativa documentazione, in modo da permettere al professionista abilitato o al CAF-dipendenti di controllarne la conformità, ai fini del rilascio del visto di conformità.
Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate ha chiarito che: se la dichiarazione che si va a integrare era stata presentata allo stesso professionista abilitato o CAF-dipendenti, è necessario presentare solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata; se la dichiarazione che si va a integrare era stata presentata a un altro professionista abilitato o CAF-dipendenti, ovvero al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta, oppure trasmessa direttamente dal contribuente, occorre esibire tutta la documentazione relativa alla dichiarazione.