Fino al 29 novembre è possibile regolarizzare le comunicazioni trasmesse entro lo scorso 30 settembre al Sistema tessera sanitaria in relazione ai dati delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) del 2023, al fine della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024).
Ai sensi dell’art. 3 comma 5-bis del DLgs. 175/2014, infatti, nei casi di errata comunicazione dei dati, se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza del 30 settembre 2023, la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione errata è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
In linea generale, i soggetti che entro lo scorso 30 settembre hanno trasmesso i dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2023 sono: i medici e gli altri professionisti sanitari (compresi gli ottici, il cui obbligo è stato introdotto dal DM 28 novembre 2022); le farmacie e le parafarmacie; le strutture sanitarie.
Per gli infermieri pediatrici, obbligati all’adempimento a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 (come previsto dal DM 22 maggio 2023), limitatamente al 2023 è prevista, in via transitoria, un’unica scadenza per la trasmissione dei dati, fissata al 31 gennaio 2024.
A decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei dati avverrà seguendo le scadenze previste per gli altri soggetti.
I suddetti soggetti devono trasmettere i dati dei documenti di spesa rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie, indicando anche le informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportate sui documenti fiscali.
In relazione al 2023, si tratta ad esempio: del c.d. “bonus vista”, di cui all’art. 1 comma 438 della L. 178/2020 e al DM 21 ottobre 2022; del c.d. “bonus psicologo”, di cui all’art. 1-quater comma 3 del DL 228/2021 e al DM 31 maggio 2022.
Operativamente, come specificato in una FAQ pubblicata sul sito del Sistema TS, lo psicologo o l’ottico, al fine di documentare la prestazione per la quale è utilizzato il bonus, invia al Sistema i dati della fattura o dello scontrino, il cui totale rimane inalterato, ma in cui viene distinto l’importo versato direttamente dal contribuente da quello oggetto di bonus, il quale è trasmesso con il codice riferito ad altre spese, ossia “AA”.
Si precisa che i dati della fattura o dello scontrino vanno trasmessi in maniera completa, comprensivi anche dei bonus nonostante non siano detraibili, anche in considerazione delle disposizioni di cui agli artt. 10-bis e 17 del DL 119/2018, le quali prevedono che i dati fiscali trasmessi siano utilizzati per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Quanto ai termini per la comunicazione dei dati, in relazione alle spese sostenute nel 2023, essi scadono: il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre 2023; il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre 2023.
Come disposto dal DM 27 dicembre 2022, il quale ha modificato l’art. 7 del DM 19 ottobre 2020, a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, la periodicità di trasmissione dei dati diventerà mensile, con scadenza entro la fine del mese successivo alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale.
Sul punto si precisa però che la bozza del DLgs. c.d. “Adempimenti”, attuativo della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023), sul quale le competenti Commissioni parlamentari devono fornire i pareri entro il prossimo 14 dicembre, prevede modifiche in relazione alla periodicità di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti.
In particolare, ai sensi dell’art. 12 della bozza di DLgs., la trasmissione dei dati delle spese sanitarie per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate rimarrà a cadenza semestrale anche a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, senza prevedere un successivo passaggio alla periodicità mensile, come era invece stabilito dai precedenti decreti.
I termini puntuali saranno stabiliti da un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.