Lo Speciale Telefisco de Il Sole 24 Ore del 19 settembre 2025 ha confermato l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate: nel regime forfettario vale sempre il principio di cassa.
La circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 aveva già precisato che la verifica dei limiti va effettuata in base al regime contabile adottato. Per i forfettari, dunque, contano solo le somme incassate nell’anno e non la data di emissione della fattura o di svolgimento della prestazione.
Ne deriva che il tetto di 85.000 euro (art. 1, co. 54, Legge 190/2014) – e la soglia di 100.000 euro per la decadenza immediata (co. 71) – vanno calcolati esclusivamente sugli importi effettivamente percepiti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Per esempio: se un professionista a gennaio 2025 incassa 20.000 euro per prestazioni svolte a novembre-dicembre 2024, quei 20.000 euro rilevano ai fini della soglia del 2025, non del 2024.
Per evitare rischi di sforamento, è utile: monitorare mensilmente gli incassi, non solo le fatture emesse; programmare con i clienti i pagamenti a cavallo d’anno; tenere evidenza separata degli incassi straordinari che potrebbero avvicinare al limite.