Anche per il reddito d’impresa derivante dallo svolgimento delle attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, oleoturismo ed enoturismo è possibile beneficiare della flat tax incrementale al 15%.
Il regime di imposizione sostitutiva sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo incrementale del periodo d’imposta 2023 rispetto a quelli del triennio precedente è stato istituito dall’art. 1 comma 55 – 57 della L. 197/2022 e trova applicazione limitatamente al corrente anno. La limitazione temporale della misura è giustificata dalla sua natura sperimentale, e il suo rinnovo dipende da una valutazione complessiva del regime anche a fini prospettici.
Sotto il profilo soggettivo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/2023, aveva precisato che beneficiano della misura le persone fisiche che esercitano in forma individuale: un’attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’art. 55 del TUIR; un’arte o una professione, produttiva di reddito di lavoro autonomo professionale di cui all’art. 53 comma 1 del TUIR. Tra le imprese sono ammesse anche: le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria; gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli artt. 56 comma 5 e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
Ai fini della flat tax incrementale, invece, non devono essere considerati: i redditi delle società di persone , imputate ai soci in ragione del principio di “trasparenza”; i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all’art. 116 del TUIR; i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 5 del TUIR, imputati ai singoli associati.
Il possesso di tali redditi non esclude dalla misura, ma gli stessi non dovranno essere considerati nel computo dell’incremento reddituale.
Escludendo i soggetti che applicano nel 2023 il regime forfetario ex L. 190/2014, non sono posti vincoli in ordine: al regime contabile applicato e alle modalità di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo; all’ammontare di reddito prodotto.
L’Agenzia ha confermato che i redditi degli imprenditori agricoli di cui ai citati artt. 56 comma 5 e 56-bis del TUIR, ancorché determinati forfetariamente, costituiscono redditi d’impresa e confluiscono nel quadro RD della dichiarazione. Pertanto, anche gli imprenditori titolari di reddito d’impresa derivante dallo svolgimento delle altre attività agricole connesse, quali la produzione di energia elettrica, l’agriturismo, l’oleoturismo, l’enoturismo, possono fruire della flat tax incrementale.