L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri sul proprio sito internet il provvedimento n. 406671, che dà attuazione al DLgs. 32/2023 con riferimento agli obblighi di comunicazione a carico dei gestori delle piattaforme digitali. Il DLgs. 32/2023, a sua volta, ha recepito nell’ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva 2021/514/Ue (DAC 7), settimo intervento del legislatore europeo sullo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali.
Le norme del provvedimento n. 406671/2023 non interessano la posizione dei contribuenti, i quali a questi fini sono estranei a qualsiasi rapporto con le proprie Amministrazioni e sono solamente tenuti a fornire ai gestori delle piattaforme i propri dati (essenzialmente quelli anagrafici); si tratta, al contrario, di norme tecniche che interessano i soli gestori delle piattaforme e i relativi adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Le principali disposizioni, quindi, riguardano: l’individuazione dei gestori tenuti alla comunicazione, nonché le regole previste in caso di pluralità di gestori con riferimento alle medesime informazioni; la scelta dello Stato membro dell’Unione europea a cui inviare i dati, nel momento in cui il gestore abbia “collegamenti” con più di una giurisdizione (ad esempio, la residenza fiscale in uno Stato e la presenza di una stabile organizzazione in un altro); i dati da inviare per dimostrare che, in ragione del modello di business, il gestore della piattaforma è escluso dagli obblighi.
Le norme attuative risultano, tuttavia, di primaria importanza nella misura in cui danno inizio alle procedure di monitoraggio delle operazioni concluse per il tramite delle piattaforme ai sensi della direttiva DAC 7 e dei soggetti a cui tali transazioni sono riconducibili.
L’ambito applicativo della direttiva è ampio, ricomprendendo tra le “attività pertinenti”, monitorate se intermediate dalle piattaforme, le locazioni di immobili, i servizi personali (intendendosi per tali i servizi basati sulla durata o sull’esecuzione di compiti da parte di una o più persone e che sono svolti su richiesta di un utente, on line od offline, dopo essere stati facilitati dalla piattaforma), la vendita di beni, nonché il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Il numero di queste transazioni è altissimo, pur se l’importo unitario normalmente basso. Il legislatore europeo ha però posto alcuni limiti per le locazioni, prevedendo che non siano soggetti a comunicazione: da una parte, i dati dei fornitori di alloggi nel settore alberghiero, con oltre 2.000 locazioni annue in relazione a una medesima “proprietà inserzionata” (unità immobiliare posta al medesimo indirizzo); dall’altra parte, i dati dei “piccoli inserzionisti” (soggetti per i quali la piattaforma ha facilitato meno di 30 locazioni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non supera la soglia di 2.000 euro nell’anno).
A questi fini, il gestore della piattaforma stabilito in uno Stato acquisisce i dati di un venditore (intendendosi per tale un soggetto che cede beni od offre i propri servizi per il tramite della piattaforma) residente in un secondo Stato, inoltrandoli poi alla propria Amministrazione (l’Agenzia delle Entrate, per l’Italia); quest’ultima, in un secondo tempo, li trasmette all’Amministrazione dello Stato di residenza del venditore; per i servizi di locazione immobiliare, i dati dell’attività intermediata sono trasmessi anche all’Amministrazione dello Stato in cui l’immobile è situato.
Il procedimento è inverso per gli inserzionisti italiani che operano su piattaforme estere.
Nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, il provvedimento n. 406671/2023 stabilisce che i dati da inviare da parte del gestore della piattaforma sono quelli stabiliti dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 32/2023, e quindi – con riferimento ai venditori – essenzialmente i dati anagrafici (nome, cognome, eventuali codice fiscale o numero equivalente e partita IVA, se persona fisica; ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, nonché numero di identificazione fiscale, se il venditore è una società), il conto usato dal venditore, se conosciuto, il corrispettivo accreditato in ogni trimestre solare, il numero di operazioni effettuate, oltre ai dati identificativi degli immobili, per le locazioni.
I dati sono inviati dal gestore all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo al termine di ciascun anno solare (stante l’entrata in vigore della direttiva DAC 7 dal 2023, il primo invio è quindi effettuato entro il 31 gennaio 2024), mentre l’Agenzia delle Entrate invia i dati alle altre Amministrazioni interessate entro i due mesi successivi (entro il 29 febbraio 2024 per i dati del 2023).
Va da ultimo ricordato che, pur se lo scopo di queste disposizioni è quello di intercettare redditi non dichiarati dai venditori, esse non introducono obblighi impositivi nuovi, per cui singole e sporadiche attività di vendita per il tramite delle piattaforme, pur se monitorate, non sono idonee a generare materia imponibile secondo le norme italiane.