È ormai prossimo il termine di scadenza per la predisposizione e l’invio telematico dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del primo trimestre del 2024.
Come di consueto, il termine per l’invio dei dati è stabilito alla fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento ovvero entro il 31 maggio 2024.
La Comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA, in sé, prescinde dalla periodicità di versamento dell’imposta sul valore aggiunto.
Pertanto, l’adempimento è previsto sia per coloro che effettuano il versamento con periodicità mensile, che trimestrale.
La comunicazione deve essere presentata tramite il consueto Modello Lipe esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
Qualora il contribuente avesse già inviato la comunicazione prima del termine di scadenza e si fosse accorto di aver commesso degli errori/omissioni, potrà inviare (entro lo stesso termine di scadenza) una nuova comunicazione senza incorrere in sanzioni, in quanto la comunicazione “correttiva” andrà a sostituire la precedente.
Di contro, se tale fattispecie dovesse presentarsi una volta superato il termine di scadenza previsto, il contribuente dovrà procedere alla regolarizzazione attraverso la presentazione della Lipe “integrativa” e relativa sanzione per l’invio tardivo o, nel caso in cui ci siano state variazioni ai fini IVA, non comunicate mediante LI.PE correttiva o integrativa, il contribuente potrà sempre ricorrere all’utilizzo del Quadro VH in sede di Dichiarazione IVA Annuale 2025 – Periodo d’imposta 2024.
L’obbligo di presentare la Comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva non ricorre per i soggetti passivi che, nel trimestre di riferimento, non presentino dati da comunicare, sempreché non occorra evidenziare il riporto di un credito derivante dal precedente trimestre.
Sono invece esonerati dalla presentazione della Comunicazione, i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, ovvero esonerati dalle liquidazioni periodiche IVA, salvo che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero (si pensi, ad esempio, ai contribuenti in regime forfettario, inizialmente esonerati, che hanno superato il limite di ricavi e compensi per euro 100 mila).
Tra le novità già richiamate nei precedenti articoli ricordiamo quella relativa all’articolo 9 del testo del decreto legislativo sulla semplificazione degli adempimenti fiscali, che ha ampliato la soglia minima per i versamenti dell’IVA, da 25,82 euro a 100 euro.
Il suddetto Modello è composto da due sezioni, ovvero il frontespizio e un unico quadro compilativo, il quadro VP.
Per l’invio della Comunicazione bisogna preparare un file xml che contenga i seguenti elementi: dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione; dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento; dati dell’eventuale dichiarante.
Il file deve essere firmato digitalmente e trasmesso singolarmente o inserito in una cartella compressa (formato zip) contenente più comunicazioni.
All’interno dell’area Fatture e Corrispettivi si ha a disposizione un software di controllo per il modello.
Ricordiamo, in primo luogo, che anche alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) si applica il ravvedimento operoso, disciplinato dal Decreto Legislativo 471/1997.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria il soggetto passivo IVA presenti la trasmissione della Lipe in precedenza non presentata o presentata in modo errato.