22 dicembre 2023 – Nella direttiva “Bilanci” aumento delle soglie dimensionali di imprese e gruppi

È stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di ieri, 21 dicembre 2023, la direttiva delegata (Ue) 2023/2775 che modifica, aumentandole in modo significativo, le soglie monetarie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di cui all’art. 3 della direttiva 2013/34/Ue (cosiddetta direttiva “Bilanci”). Non si tratta di un intervento dalle implicazioni marginali: la categorizzazione in parola ha difatti un ruolo chiave in termini di obblighi, caratteristiche e “spessore” della comunicazione sia economico-finanziaria che di sostenibilità delle imprese e dei gruppi soggetti alle disposizioni unionali. Come spiegato nel considerando 2 della direttiva, la modifica in parola è giustificata dall’inflazione elevata che si è verificata negli anni 2021 e 2022: secondo il considerando 3, quella cumulata dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2023 è stata – i dati sono di Eurostat – del 24,3% in zona euro e del 27,2% nell’intera Unione europea. Ciò ha indotto la Commissione, si veda il considerando 4, ad aumentare di ben il 25%, arrotondandole poi per approssimazione, le soglie in discussione. I principali interventi sono quelli che incidono sui limiti monetari delle lettere a) e b), rispettivamente riferite al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, contenute nei §§ da 1 a 7 dell’art. 3 della direttiva bilanci. Con riferimento alle microimprese, ossia il § 1, il valore riportato nella lettera a) passa da 350.000 euro a 450.000 euro mentre quello della lettera b) da 700.000 euro a 900.000 euro. Nel caso delle piccole imprese e dei piccoli gruppi, si tratta rispettivamente dei §§ 2 e 5, il valore riportato nelle lettere a) passa da 4.000.000 di euro a 5.000.000 di euro mentre quello delle lettere b) da 8.000.000 di euro a 10.000.000 di euro. Relativamente alle altre classi dimensionali ossia alle medie imprese, grandi imprese, gruppi di dimensioni medie e grandi gruppi, il riferimento è qui rispettivamente ai §§ 3, 4, 6 e 7, il valore riportato nelle lettere a) passa da 20.000.000 di euro a 25.000.000 di euro mentre quello delle lettere b) da 40.000.000 di euro a 50.000.000 di euro. Ulteriori modifiche riguardano i secondi commi dei §§ 2 e 5, sempre dell’art. 3 della direttiva “Bilanci”, riguardanti la possibilità per gli Stati membri di fissare soglie monetarie superiori a quelle delle rispettive lettere a) e b), ma non oltre determinati valori: questi ultimi, in conseguenza della sostituzione dei due commi menzionati, passano, per il totale dello stato patrimoniale, da 6.000.000 di euro a 7.500.000 euro mentre, per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, da 12.000.000 di euro a 15.000.000 di euro. Dicevamo dell’importanza, ai fini della disciplina inerente alla comunicazione sia economico-finanziaria che di sostenibilità, della classificazione di imprese e gruppi nelle categorie di cui all’art. 3 della direttiva “Bilanci”. Si pensi, ci limitiamo qui ad alcuni esempi, come a queste siano legate semplificazioni – ci riferiamo all’attuazione della direttiva “Bilanci” nell’ordinamento italiano, seppure le soglie in parola non vi siano sempre trasposte in modo identico alle previsioni unionali – come quelle del bilancio delle microimprese o di quello in forma abbreviata nonché l’esonero, dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, di cui all’art. 27 del DLgs. 127/1991. Inoltre, gli stessi art. 19-bis e 29-bis della medesima direttiva fanno riferimento, per definire i soggetti obbligati alla rendicontazione di sostenibilità e alla rendicontazione consolidata di sostenibilità, alle categorie dimensionali di imprese e gruppi definite dall’art. 3. Una volta entrata in vigore la direttiva delegata (Ue) 2023/2775, e ciò avverrà entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (avvenuta, come detto, in quella di ieri, 21 dicembre 2023), toccherà agli Stati membri attivarsi per conformare i loro ordinamenti alle modifiche da questa apportate alla direttiva “Bilanci”. Le previsioni nazionali a ciò necessarie dovranno applicarsi, si veda il § 1 dell’art. 2 della direttiva in commento, a partire dagli esercizi finanziari che inizieranno il 1° gennaio 2024 o successivamente; viene inoltre consentito agli Stati membri di far applicare anticipatamente tali previsioni, a partire dagli esercizi finanziari che inizieranno il 1° gennaio 2023 o successivamente. La volontà della Commissione, si veda il considerando 6, è di far godere il prima possibile alle imprese e ai gruppi dei benefici legati all’adeguamento delle soglie monetarie per la loro classificazione dimensionale. Speriamo di avere a breve notizie su come e quando interverrà il legislatore italiano.