21 settembre 2023 – Aliquota IVA del 5% ampia per le cooperative sociali

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito all’aliquota IVA da applicare alle prestazioni rese dalle cooperative sociali che si siano trasformate in enti del Terzo settore.
Secondo quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate, l’aliquota agevolata per le cooperative sociali spetta a prescindere dalla natura (commerciale o non commerciale) dell’ente del Terzo settore nel quale la cooperativa stessa si è costituita.
L’Amministrazione finanziaria conferma che può ancora essere applicata l’aliquota IVA del 5% di cui al n. 1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72, per le prestazioni di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo rese dalle cooperative sociali nei confronti dei soggetti svantaggiati indicati dal n. 27-ter dell’art. 10. Ciò anche nel caso in cui la cooperativa sociale sia un ente del Terzo settore avente natura commerciale.
È altresì confermata la possibilità di cedere senza applicazione dell’IVA per finalità di solidarietà sociale anche i beni strumentali che un’azienda non intende più utilizzare perché obsoleti. È riconosciuta la possibilità di cedere in via agevolata, nei confronti di un ente del Terzo settore, sia i beni oggetto dell’attività d’impresa non più idonei ad essere commercializzati sia i beni strumentali. Ciò è compatibile con la ratio della disposizione, ossia quella di agevolare le cessioni di beni che non siano più idonei ad essere commercializzati, perché hanno, ad esempio, subito una rilevante riduzione di valore economico o perché alcune caratteristiche sono incompatibili con la vendita (imperfezioni, vizi del prodotto o dell’imballaggio, ecc.).