La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) introduce un inasprimento della tassazione su dividendi e plusvalenze PEX, che non si applica se la partecipazione detenuta è almeno pari al 5% oppure ha un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. I due requisiti sono alternativi.
Ai fini del calcolo della soglia del 5%, rilevano anche le partecipazioni indirette detenute all’interno dello stesso gruppo, inteso come insieme di soggetti legati da un rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. La percentuale indiretta va determinata tenendo conto della demoltiplicazione lungo la catena partecipativa.
Il valore di riferimento per la soglia dei 500.000 euro è il valore fiscale della partecipazione, non quello contabile. Tale valore coincide con il costo fiscalmente riconosciuto, determinato secondo le regole del TUIR, comprensivo del prezzo di acquisto e degli oneri direttamente imputabili (come spese notarili, imposte di successione o donazione, commissioni), ma al netto di interessi passivi e spese generali. Il valore fiscale è inoltre incrementato dai versamenti in conto capitale e dalle rinunce a crediti dei soci, nei limiti del relativo valore fiscale.
Non assumono rilievo, ai fini del calcolo del valore, le svalutazioni di natura esclusivamente civilistica, né le variazioni derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto.
Quanto alla decorrenza, le nuove regole sulle plusvalenze si applicano alle cessioni di titoli e strumenti assimilati acquisiti o sottoscritti dal 1° gennaio 2026, applicando il criterio FIFO. La nuova disciplina dei dividendi in regime d’impresa si applica invece alle distribuzioni deliberate a partire dal 1° gennaio 2026.