L’art. 540 comma 2 c.c. stabilisce che, alla morte di uno dei coniugi, spettano al coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano.
Con la sentenza n. 22566/2023, la Cassazione ha affermato che i predetti diritti competono anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il solo caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata abbandonata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.
Per la decisione in esame, ad avvalorare la soluzione descritta, è il disposto dell’art. 548 comma 1 c.c., il quale riconosce al coniuge superstite separato senza addebito esattamente gli stessi diritti successori attribuiti dalla legge al coniuge superstite non separato.
I diritti di abitazione e di uso sono oggettivamente riferiti alla casa che fu di residenza comune dei coniugi, benchè in un tempo precedente all’apertura della successione, e ai mobili che la corredavano.
Dunque, l’art. 540 comma 2 c.c. non annovera la convivenza tra i coniugi fra i presupposti per l’attribuzione dei diritti ivi contemplati; e, l’art. 548 c.c. parifica i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge separato, senza esclusioni di sorta.
Viene, dunque, affermato il principio di diritto che impone la piena equiparazione nel godimento dei diritti ex art. 540 comma 2 c.c. tra il coniuge superstite non separato e il coniuge superstite separato senza addebito, anche quando quest’ultimo, dopo la separazione, non abbia continuato a vivere nella casa che fu adibita a residenza familiare, a meno che questa non sia stata abbandonata dall’altro coniuge o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.
L’interesse del coniuge superstite a far ritorno nell’ambiente che un tempo fu adibito a residenza familiare – e che può avere conservato per lui un valore non soltanto economico – viene, pertanto, considerato preminente rispetto agli interessi esclusivamente patrimoniali vantati dagli altri chiamati in concorso sulla casa familiare e sui mobili che la corredano.