20 ottobre 2023 – Indennità una tantum per i lavoratori part time prorogata anche per il 2023

Tra le varie misure previste dal Governo nel DL 145/2023, collegato al Ddl. di bilancio 2024, preme segnalare circa la proroga dell’indennità una tantum prevista, per l’anno 2022, a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale.
Si ricorda che la citata indennità una tantum, di importo pari a 550 euro, è stata introdotta con la norma ex art. 2-bis comma 1 del DL 50/2022 che ha riservato la possibilità di beneficiare dell’indennità ai lavoratori dipendenti di aziende private che: siano titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa; alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASPI o di un trattamento pensionistico.
Il DL 145/2023, all’art. 18, è intervenuto in materia disponendo una proroga dell’indennità di cui all’art. 2-bis comma 1 del DL 50/2022.
Tale norma, infatti, ha previsto, per l’anno 2023, l’attribuzione della predetta indennità una tantum, di importo pari a 550 euro, per i lavoratori titolari di contratto a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, dipendenti di aziende private, in possesso degli stessi requisiti stabiliti dall’art. 2-bis comma 1 del DL 50/2022. Detta indennità può essere riconosciuta solo una volta a favore di ciascun avente diritto.
Al terzo comma dell’art. 18 del DL 145/2023, in conformità con quanto disposto all’art. 2-bis comma 2 del DL 50/2022, viene precisato che l’indennità in esame non concorre alla formazione di reddito ai sensi del TUIR e, altresì, che la stessa viene erogata dall’INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2023.