20 marzo 2025 – Uscita dal forfettario per superamento dei 100.000 euro, l’integrazione delle fatture già emesse

Il 2025 è il terzo anno durante il quale trova applicazione il nuovo limite di ricavi e compensi pari a 100.000 euro previsto per i contribuenti che applicano il regime forfetario. Tale limite, ove superato nel corso dell’anno, determina l’immediata fuori uscita dal predetto regime.
Si tratta di una previsione che costringe ogni anno i contribuenti a monitorare gli incassi del periodo d’imposta. Pertanto, qualora la predetta soglia dovesse essere superata ne conseguiranno una serie di adempimenti aggiuntivi.
In linea generale la cessazione dal regime forfetario si verifica allorquando il contribuente percepisce ricavi o compensi di importo superiore a 85.000 euro. In tale ipotesi l’uscita dal forfait si verifica con decorrenza dall’anno successivo. Invece, se il limite superato ammonta 100.000 euro l’uscita è immediata. In questo caso è necessario osservare come gli effetti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva siano diversi.
Per ciò che riguarda l’IRPEF il contribuente è tenuto a determinare il reddito di lavoro autonomo o dell’impresa individuale con i criteri ordinari sin dall’inizio dell’anno. Pertanto, l’uscita dal forfait è retroattiva. Invece, ai fini Iva la situazione è ben più complessa.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la norma dispone che il tributo è dovuto a partire dall’operazione che comporta il superamento del predetto limite.
L’incasso del documento, però, potrebbe essere successivo ed avvenire uno o due mesi dopo. In questo caso, il contribuente dovrà emettere una nota di variazione in aumento di sola Iva, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Ciò in quanto, come detto, l’iva deve essere applicata a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
A tal proposito deve essere ancora osservato che il contribuente che esce con effetto immediato dal regime forfetario è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale Iva.