La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) amplia l’ambito di applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni, intervenendo sull’art. 25-bis del DPR 600/1973. L’obiettivo è uniformare il trattamento fiscale dei rapporti di intermediazione e rafforzare il prelievo alla fonte.
Dal 1° marzo 2026 viene meno l’esenzione per alcune categorie finora escluse, in particolare agenzie di viaggio e turismo, agenti e mediatori marittimi e aerei e agenti/commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente alle stesse. Le provvigioni percepite da questi soggetti diventano quindi soggette a ritenuta, come per la generalità degli intermediari.
Restano confermate le altre esenzioni già previste dalla norma. La disciplina applicativa non cambia: la ritenuta continua ad applicarsi con aliquota del 23% a titolo di acconto, su una base imponibile pari al 50% delle provvigioni (ridotta al 20% in presenza di dipendenti o collaboratori continuativi), ed è scomputabile in dichiarazione dei redditi.