20 febbraio 2024 – A regime la semestralità dell’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS

Con il DM 8 febbraio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 di ieri, 19 febbraio 2024, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha ridefinito i termini di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria.
A tal proposito, si ricorda che l’art. 12 del DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. “Adempimenti”) ha stabilito a regime la cadenza semestrale di invio dei dati delle spese sanitarie, prevedendo che un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze avrebbe fissato le specifiche scadenze.
In attuazione di quanto descritto, l’art. 2 comma 2 del DM 8 febbraio 2024, aggiungendo il comma 1-bis all’art. 7 del DM 19 ottobre 2020, ha stabilito che, per le spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei relativi dati è effettuata entro: il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) del medesimo anno; il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) dell’anno precedente.
Sono quindi confermate le medesime scadenze previste per le spese sostenute nel 2023.
Si ricorda che, prima della descritta modifica a regime di cui all’art. 12 del DLgs. 1/2024, era previsto il passaggio alla cadenza mensile di invio dei dati, a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024.
Tale previsione, contenuta nell’art. 7 comma 1 lett. h) del DM 19 ottobre 2020, è stata quindi abrogata, al fine di semplificare gli adempimenti in capo ai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati, senza che sia diventata di fatto operativa.
In relazione alle spese veterinarie sostenute dai contribuenti, il DM 8 febbraio 2024 ha inoltre chiarito il dubbio relativo ai termini di trasmissione dei dati delle stesse.
In particolare, ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. c) del DM 8 febbraio 2024, che inserisce il nuovo comma 1-ter all’art. 7 del DM 19 ottobre 2020, la trasmissione dei dati delle spese veterinarie è effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, come previsto dall’art. 16-bis comma 4 del DL 124/2019.
A differenza delle spese sanitarie, pertanto, l’invio dei dati da parte dei veterinari avviene con cadenza annuale.
Si ritiene che la suddetta scadenza sia valida anche per le spese veterinarie sostenute nel 2023, i cui dati devono quindi essere trasmessi entro il prossimo 16 marzo 2024.
I dati delle spese sostenute già trasmessi entro le relative scadenze, come previsto dall’art. 7 comma 2-ter del DM 19 ottobre 2020, possono comunque essere corretti entro il termine stabilito.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. d) del DM 8 febbraio 2024, che ha integrato il suddetto comma 2-ter, il calendario dei termini per la trasmissione di eventuali correzioni dei dati delle spese sanitarie e veterinarie già trasmessi al Sistema TS è pubblicato sul portale del Sistema stesso per ciascun anno.
Si ricorda inoltre che ciascun assistito può, in relazione alle singole spese trasmesse al Sistema TS, esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati, in modo da non renderli disponibili all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, entro l’8 marzo 2024, accedendo all’area riservata del sito del Sistema TS tramite tessera sanitaria TS-CNS, SPID o carta di identità elettronica (CIE).
Resta fermo che l’esercizio dell’opposizione in relazione a singole spese poteva avvenire: nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria; negli altri casi, chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
L’art. 2 comma 1 del DM 8 febbraio 2024 ha infine formalizzato la novità prevista in tema di corrispettivi telematici per il settore sanitario dall’art. 4-quinquies comma 3 del DL 145/2023 (c.d. DL “Anticipi”).
Tale disposizione aveva eliminato l’obbligo, di cui all’art. 2 comma 6-quater, secondo periodo, del DLgs. 127/2015, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024 a carico dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di assolvere la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi mediante la trasmissione dei dati al Sistema TS.
Poiché l’art. 6 comma 2 del DM 19 ottobre 2020 prevedeva ancora tale obbligo, la disposizione è stata abrogata dal citato art. 2 comma 1 del DM 8 febbraio 2024.