2 settembre 2025 – Patto di famiglia: i nodi ancora aperti sul trattamento fiscale

A quasi vent’anni dall’introduzione del patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.), la disciplina fiscale dell’istituto rimane incerta, con interpretazioni non sempre uniformi tra prassi, dottrina e giurisprudenza.
Sul piano generale, il trasferimento d’azienda tramite patto di famiglia è ricondotto all’art. 58, comma 1, del TUIR, che esclude la tassazione delle plusvalenze in capo al disponente e prevede la continuità dei valori fiscali in capo al beneficiario. Tale orientamento è pacifico se l’assegnatario è una persona fisica che diventa imprenditore a seguito del trasferimento.
Le maggiori incertezze riguardano invece i casi in cui l’assegnatario sia già un imprenditore: parte della dottrina e alcuni precedenti dell’Agenzia delle Entrate hanno sostenuto che l’operazione generi una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’art. 88 TUIR. Altri, al contrario, ritengono che il trasferimento sia comunque fiscalmente neutrale, indipendentemente dalla qualifica del beneficiario.
La giurisprudenza di merito (tra cui CTP Matera 2017 e CTR Basilicata 2019) si è mostrata favorevole ai contribuenti, escludendo la tassazione e valorizzando la funzione agevolativa del patto di famiglia nel passaggio generazionale delle imprese. Più di recente, la Cassazione (sent. n. 33789/2021) ha ribadito che la donazione d’azienda a una persona fisica non rientra nell’art. 88 TUIR, in quanto l’atto non può essere qualificato come liberalità rilevante ai fini del reddito d’impresa.
Resta quindi aperto il dibattito, in attesa di un intervento chiarificatore che garantisca maggiore certezza sul trattamento fiscale di uno strumento pensato per agevolare la continuità aziendale.